Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36426 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19793-2016 proposto da:

CONDOMINIO *****, in persona dell’Amministratore pro-tempore, M.A., C.G., F.S., B.F., V.E., R.B., S.G., F.F., R.L., S.M., elettivamente domiciliati in ROMA, V.PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA DE CESARIS, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

IRMAC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ANGELETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GULINA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Il Condominio di via ***** ed i condomini F.F.e.S., M.A., R.B., B.F., R.L., C.G., S.M., S.G. e V.E. hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati da memoria, contro la sentenza n. 2.2016 pubblicata il 7.1.2016, con cui la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Grosseto n. 975/2008) aveva respinto la domanda di riduzione in pristino da essi proposta contro la Immobiliare Marco sas.

Resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, la Irmac srl (società incorporante della Immobiliare Marco sas).

2 Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.

Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1).

La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.

Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 25.5.2016 (v. pag. 2 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncisa infatti è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico).

E’ vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione “consultati gli atti del fascicolo del ricorrente e del controricorrente”.

Ne’ soccorre la pronuncia delle sezioni unite n. 8312/2019 sulle conseguenze della mancanza delle prescritte attestazioni di conformità, ipotesi ben diversa da quella in esame, in cui ciò che manca è addirittura il deposito – che deve essere tempestivo – della copia della relazione di notificazione della sentenza e dei relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica (v. pag. 42 par. 2 S.U. cit.); ma a ben vedere, nel caso di specie non è dato neppure conoscere se la notifica della sentenza sia avvenuta o meno a mezzo pec (il ricorso infatti si limita ad indicare solo la data di notifica della decisione ma non le relative modalità e dagli atti nulla emerge).

Ne’, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo e’, nella specie, ben maggiore (sentenza d’Appello pubblicata il 7.1.2016 e ricorso notificato il 21.7.2016).

La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Sez. L -, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020 Rv. 656775; Sez. 1 -, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019 Rv. 654987).

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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