LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23599-2019 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA n. 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 345/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste rigettava il gravame proposto da A.H. avverso l’ordinanza dell’11.8.2017 con la quale il Tribunale di Trieste aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.H., affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di ravvisare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, invero, dopo aver indicato, nella sola rubrica del motivo, la norma di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) dedica poi l’intero svolgimento della censura alla sussistenza delle diverse ipotesi di cui alle lett. a) e b) di detta disposizione. Il ricorrente, infatti, contesta la valutazione di non credibilità della storia fatta propria dal giudice di merito ed allega un rischio rilevante ai sensi di quanto previsto dalle lett. a) e b) del sopra richiamato art. 14, in relazione al pericolo derivante dalle minacce che egli aveva riferito di aver ricevuto dai propri fratellastri. La doglianza, dunque, non attinge in modo specifico la valutazione condotta dal giudice di merito in relazione all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) ma è limitata alle sole – diverse – fattispecie di cui alle lett. a) e b), in relazione alle quali il ricorrente non si confronta in modo idoneo con la valutazione di non credibilità della storia espressa dal giudice di merito, che dunque resiste alla censura ed è di per sé è sufficiente ad escludere il riconoscimento della protezione sussidiaria in riferimento alle predette ipotesi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 ed art. 8 della Convenzione E.D.U., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello afferma che il ricorrente aveva documentato soltanto rapporti di lavoro a termine con redditi modestissimi, senza peraltro neppure indicare il percorso di integrazione in Italia a fondamento di una sua ipotetica condizione di vulnerabilità. La doglianza in esame, formulata in termini estremamente generici, non si confronta in alcun modo con questa statuizione. Il ricorrente, infatti, non deduce né la sufficienza dei redditi documentati, né di aver ottenuto un impiego diverso, e più stabile, di quelli considerati dalla Corte territoriale.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 Cost., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente utilizzato le C.O.I. come un fatto notorio.
La censura è inammissibile, da un lato perché il giudice di merito è tenuto, in forza della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a consultare le fonti informative (cd. C.O.I.) disponibili, idonee, specifiche ed aggiornate, al fine di ricostruire il contesto effettivamente esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione; dall’altro lato, perché il ricorrente neppure chiarisce quale sarebbe, in concreto, la lesione che dalla considerazione delle predette C.O.I. gli sarebbe, in ipotesi, derivata.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021