LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19871-2020 proposto da:
A.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22922/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
A.M.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione degli artt. 7/9 – 14 C.d.S., per avere circolato alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato senza autorizzazione, sulla base del rilievo che l’opponente non aveva dato idonea prova della circostanza che al momento della contravvenzione il veicolo fosse a servizio di un soggetto disabile, munito di apposito permesso, né che avesse esposto nel veicolo l’apposito contrassegno;
Roma Capitale ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,111,115 e 116 c.p.c., dell’art. 257-bisc.c., dell’art. 381 disp. att. C.d.S. con riferimento all’art. 188 C.d.S., lamenta che il giudice di appello non abbia preso in considerazione il fatto che il soggetto trasportato era titolare del permesso per invalidi e la dichiarazione scritta dello stesso di trovarsi a bordo dell’autovettura al momento della contestata violazione, circostanze che, come quella dell’esposizione del contrassegno, dovevano ritenersi provate in quanto non contestate, adottando una decisione fondata su ragioni che non erano state sollevate dall’amministrazione opposta;
il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato;
in particolare, sono infondate sia la censura che lamenta il vizio di extrapetizione, tenuto conto che la ragione della decisione adottata risiede nella ritenuta mancanza di prova dei fatti dedotti dallo stesso opponente a sostegno della sua domanda, sia la doglianza che lamenta la violazione del principio di non contestazione, atteso che, come dedotto dallo stesso ricorso, la violazione è stata accertata mediante dispositivo di rivelazione elettronico, sicché la mancata contestazione, attenendo a circostanze di fatto non rientranti nella sfera di conoscenza dell’Amministrazione, per la mancata presenza degli agenti accertatori, non sottraeva il ricorrente all’onere della prova;
e’ invece inammissibile la critica rivolta all’apprezzamento da parte del giudice degli elementi di prova, che ha ritenuto inidonea a tal fine la dichiarazione scritta passeggero disabile prodotta in giudizio, tenuto conto che essa involge una valutazione discrezionale riservata dalla legge al giudice di merito e non sindacabile in sede di giudizio di legittimità;
il ricorso va pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ei ricorrenti, a norma del comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021