LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24906-2019 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO SCALIA, 12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIDIA BIANCO SPERONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1163/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Presidente FELICE MANNA.
RITENUTO IN FATTO
A.S., cittadino ***** nato nel *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi aveva dedotto d’aver abbandonato il Paese d’origine a causa: a) di una relazione sentimentale con una nipote, sedicenne, osteggiata dal padre di lei (fratello maggiore del richiedente) e, in generale, dalla famiglia; b) di vessazioni subite da membri del partito politico A.L., i quali l’avevano costretto a vendere la propria officina, screditandolo, altresì, col dirigente del medesimo partito, il quale gli aveva fatto ottenere detto immobile.
Il Tribunale rigettava la domanda.
L’impugnazione proposta dal richiedente era respinta dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza n. 1163 pubblicata il 19.7.2019. Osservava la Corte territoriale che gli atti di persecuzione allegati, l’uno di matrice sociale, l’altro politica, esulavano dal campo specifico della protezione internazionale, essendo il primo un conflitto intrafamiliare, il secondo un contrasto con alcuni membri di un partito politico, senza alcun concreto ed attuale pericolo in caso di rimpatrio. Si trattava, pertanto, di una vicenda privata e per di più circoscritta temporalmente (anni 2010-2013), tanto da far ritenere del tutto remoto il pericolo dedotto.
Inoltre, detta Corte osservava che, nonostante diverse fonti internazionali avessero riportato notizie di violenti scontri in occasione delle elezioni politiche del 2014, non poteva ritenersi che le autorità governative avessero perso il controllo del territorio del Paese.
Infine, quanto alla protezione umanitaria, rilevava che il richiedente si era limitato ad una sterile critica indirizzata alla motivazione della sentenza di primo grado, senza nulla aggiungere, in concreto, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche particolare situazione di vulnerabilità, in grado di giustificare la richiesta protezione. Escludeva, infine, che il Bangladesh versasse in una situazione di emergenza umanitaria generalizzata.
Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con il primo motivo è dedotta la “violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione apparente in ordine alla valutazione di non sussistenza del pericolo di atti persecutori a cui andrebbe incontro il signor A. ove tornasse nel Paese di origine da parte della Corte di appello della vicenda personale narrata dal signor A., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1, lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 in relazione al rigetto della domanda proposta in via principale relativa alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato” (così, testualmente, a pag. 4 del ricorso).
Nel proseguire, il motivo riporta il testo dell’art. 3 (rectius, art. 33, comma 1) della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, e una correlata pronuncia della Corte EDU; cita l’art. 10 Cost., evidenziandone la natura più ampia rispetto a quella del rifugio prevista dalla citata Convenzione di Ginevra; ricorda che, nello specifico, la Commissione territoriale, prima, e il Tribunale e la Corte d’appello di Brescia, poi, non hanno ritenuto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente; si diffonde sulla spiegazione della sharia in materia di rapporti sessuali prematrimoniali; richiama report sull’ A.L. e sulla violenza nella competizione fra partiti politici in Bangladesh, nonché sulla politicizzazione di polizia e magistratura; il tutto per poi concludere che “(i)1 richiedente, quindi, anche indipendentemente dalla sua situazione individuale, se rimpatriato, potrebbe essere esposto al rischio di essere esposto (sic) a una violenza arbitraria data la sua appartenenza politica e religiosa, imperanti (sic) in Bangladesh” (così, testualmente, a pag. 10 del ricorso).
1.1. – Il motivo è inammissibile.
In disparte la commistione tra pretese violazioni di legge e vizi motivazionali non più denunciabili come tali ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. vigente, esso non si confronta minimamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, eludendone il proprium, vale a dire la considerazione che quanto narrato dal richiedente espone vicende private irriducibili ai concetti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), e di danno grave (art. 14 stesso D.Lgs.). Elusione, questa, non certo giustificata dal tenore complessivo della censura, ché al contrario quest’ultima suppone erroneamente la natura non individuale della protezione internazionale (costantemente affermata, salvo il caso dell’art. 14, lett. c D.Lgs. cit., dalla costante giurisprudenza di questa Corte Suprema: cfr. 9304/19, 17185/20, 19224/20 e 2387/21).
2. – Il secondo mezzo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per aver la Corte distrettuale valutato la domanda di protezione sussidiaria in base a generiche informazioni sulla situazione del Bangladesh, senza un corretto esercizio dei poteri officiosi, nel senso che nella sentenza impugnata non sarebbe stata correttamente accertata la situazione del Bangladesh.
2.1. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte fondato.
Inammissibile lì dove continua a eludere la ratio decidendi della sentenza impugnata, che vale anche per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) per cui la censura soggiace alle medesime considerazioni reiettive di cui al paragrafo precedente.
Infondato nella parte in cui concerne l’ipotesi della lett. c) del D.Lgs. cit., la quale, a differenza di tutte le altre fattispecie di protezione internazionale, ha carattere non individualizzato.
Infatti, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (n. 4037/20).
Nella specie, la Corte bresciana ha citato il Country Reports on Human Rights Practices – Bangladesh, pubblicazioni del 16.4.2016 e del 3.3.2017, Dipartimento di Stato USA, tratto da www.refworld.org, per poi concludere che, come correttamente aveva fatto il Tribunale, non poteva affermarsi che vi sia stata una rilevante e stabile perdita di controllo del territorio da parte delle autorità governative bengalesi.
Per contro, parte ricorrente, si limita a una menzione limitata e indiretta del report Easo del dicembre del 2017, per come esso è stato inteso e interpretato in altre pronunce di merito (Corte d’appello di Bologna e Tribunale di Roma), per di più senza confrontarsi con la nozione di violenza indiscriminata accolta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (v. sentenze Elgafaj i e Diakite’), che è la sola a legittimare la protezione sussidiaria in oggetto.
3. – Il terzo mezzo espone la violazione o falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e il relativo vizio motivazionale, per non aver la Corte territoriale riconosciuto le condizioni della protezione umanitaria, “per la minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza nei confronti dei soggetti di religione cristiana”. Quindi, il motivo, premesse considerazioni di carattere generale sulla protezione umanitaria, prosegue e richiama (i) il generale divieto di espulsione di chi possa aver diritto al riconoscimento dello status di rifugiato; (ii) il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1-bis; (iii) la contiguità della polizia e della magistratura con l’ A.L.; (iv) la probabile esistenza di un oggettivo pericolo di vita del richiedente per le violenze contro gli oppositori e coloro che sono ad ogni modo ritenuti tali; (v) un precedente di merito (Tribunale di Genova) sulla protezione umanitaria, asseritamente rispettoso della giurisprudenza di questa Corte; (vi) il report di Amnesty International del 2017 circa la violazione dei diritti umani nel Bangladesh e il trattamento degli oppositori politici; (vii) ancora l’altissimo tasso di corruzione della polizia bengalese; e, infine, (viii) il radicamento del richiedente in Italia, avendo egli lavorato a tempo determinato dal 13.2.2019 al 30.9.2019.
3. – Il motivo è sotto vari motivi inammissibile, in quanto: a) affastella questioni diverse tra loro e per nulla dipendenti; 1)) pone una questione nuova – il pericolo di persecuzione per motivi di religione, che a sua volta richiede un accertamento di fatto – della cui introduzione nelle fasi di merito non v’e’ traccia né nella sentenza d’appello né nel medesimo ricorso; ed infine, e) deduce un fatto – il radicamento del richiedente in Italia – che non specifica se, come e in qual atto processuale sia stato dedotto nel giudizio di primo grado, e fatto oggetto di specifico motivo di gravame in appello.
4. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, per come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.
5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021