LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16089/2018 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Itala Mannias, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso l’ordinanza 12588/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2020 dal cons. Dott. MARULLI MARCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in atti, M.B. chiede che sia corretto l’errore materiale contenuto nell’epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell’atto di disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del procuratore antistatatario del ricorrente.
2. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte “l’errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 c.p.c. e segg., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicchè non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica” (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene l’istante avesse formulato espressa richiesta che, in caso di accoglimento del proposto ricorso e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorchè essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.
3. Va perciò disposta l’emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perchè provveda ad annotare la disposta correzione sull’originale di detta ordinanza.
4. Nulla spese.
PQM
Ordina la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 12588/2018 di questa Corte e dispone: che al rigo 21 della pagina 3 dopo la parola “legge” e prima del segno di interpunzione “.” si inseriscano le parole “disponendone la distrazione a favore dell’avv. Itala Mannias procuratore antistatario”.
Manda la cancelleria perchè faccia annotazione della disposta correzione sull’originale dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021