LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23129-2019 proposto da:
CONDOMINIO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, CONDOMINIO *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUFFINI, rappresentati e difesi dagli avvocati NICOLA SOTGIU, FRANCESCO CIABATTONI;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BASTIONI DI MICHELANGELO 5A, presso lo studio dell’avvocato MONICA SAVONI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MAROZZI;
– controricorrenti avverso l’ordinanza n. 2518/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dal Condominio ***** e dal Condominio ***** nei confronti della ***** s.r.l. in bonis avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto d’appalto.
Il Tribunale di Ascoli accolse la domanda, con sentenza del 10.7.2008, e condannò la ***** s.r.l. al risarcimento dei danni in favore delle società attrici.
L’appello proposto dalla ***** s.r.l., interrotto in seguito alla dichiarazione di fallimento di detta società e riassunto dalla curatela, venne dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 28.1.2016 perché, nel sistema delineato dalla L. fallimentare, artt. 52 e 95, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare doveva essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo. Il ricorso per cassazione proposto dal Condominio ***** e dal Condominio *****, per quel che ancora rileva in questa sede, venne rigettato con sentenza del 26.6.2018.
Con sentenza Hanno proposto ricorso per revocazione il Condominio ***** ed il ***** sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la Curatela del Fallimento *****. Il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso per revocazione si deducono due errori di fatto:
a) l’erronea collocazione temporale del fallimento della ***** s.r.l.;
b) l’errata presupposizione che il Condominio ***** e Condominio ***** non avessero proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento.
Secondo i ricorrenti, detti fatti processuali risultavano incontrovertibilmente dagli atti e dai documenti del giudizio.
Quanto al primo profilo, il ricorrente, dopo aver richiamato la L.F., art. 52 – il quale prevede che qualsiasi ragione di credito deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, ad eccezione delle controversie in materia tributaria e dei crediti accertati con sentenza del giudice ordinario non passata in giudicato – deduce l’errore di fatto consistiti nell’avere la Corte di Cassazione collocato il fallimento della ***** s.r.l. in data antecedente alla proposizione dell’appello mentre risulterebbe ex actis che la sentenza dichiarativa di fallimento era intervenuta in pendenza del giudizio d’appello.
Tanto si evincerebbe dal testo della sentenza oggetto di revocazione (pag. 2), in cui si afferma “in virtù del gravame interposto dalla società appellante, previamente interrotto dal giudizio di fallimento della società costruttrice”, affermazione che risulterebbe contradetta dagli atti essendo il fallimento intervenuto in pendenza del fallimento.
La sentenza avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che l’erronea applicazione della L. fallimentare, art. 96, era stata contestata dai ricorrenti mentre, invece, venne sollevata d’ufficio.
Il motivo è inammissibile.
L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (ex multis Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n. 16439).
L’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali.
Esso deve sostanziarsi in una affermazione – positiva o negativa – di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n. 22584).
Tanto premesso in diritto, osserva il collegio come non risulti affermato nella sentenza impugnata che il fallimento fosse intervenuto prima della proposizione dell’appello.
L’espressione “in virtù del gravame interposto dalla società appaltante, previamente interrotto dal giudizio di fallimento della società costruttrice, poi riassunto dalla curatela” indica chiaramente che il fallimento è intervenuto prima della definizione del giudizio d’appello.
Tanto si ricava dalla successiva affermazione secondo cui la sentenza di primo grado non era passata in giudicato, per effetto dell’impugnativa della parte soccombente al momento del fallimento e che l’intervenuto fallimento della ***** s.r.l. aveva determinato l’interruzione del giudizio (pg. 4 dell’ordinanza).
La motivazione che ne consegue – in cui non viene fatta alcuna distinzione in relazione al momento in cui è dichiarato il fallimento, se in pendenza o dopo la proposizione dell’appello – afferma il principio di diritto, secondo cui qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto della regola del concorso, con le forme di insinuazione al passivo.
L’ordinanza prende in esame l’ipotesi in cui i crediti siano accertati, come nel caso in esame, con sentenza non passata in giudicato, affermando che “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo con riserva” (D.Lgs. n. 267 del 1942, art. 96, comma 2, n. 3), previa interruzione dei procedimenti in corso.
Il ricorso per revocazione non deduce un errore meramente percettivo ma una censura che coinvolge l’attività valutativa del giudice (Cass., Sez. VI-V, 14/11/2016, n. 23173) estraneo al vizio revocatorio perché investe la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico e costituisce non un errore percettivo, ma un errore di giudizio (Cass., Sez. I, 19/06/2007, n. 14267).
In nessuna parte della motivazione della sentenza oggetto del procedimento di revocazione si presuppone che il Condominio ***** e Condominio ***** non avessero proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento.
La Corte (pag. 4) ha ribadito il principio sopra richiamato della vis attractiva del fallimento e dell’improcedibilità del giudizio ordinario, senza svolgere alcun accertamento in fatto riguardo alla circostanza relativa che i ricorrenti avessero proposto domanda di ammissione al passivo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 5000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021