LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23893/2020 proposto da:
A.J., elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Cavour 139, presso l’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 246/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/05/2021 da Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
FATTI DI CAUSA
A.J., cittadino del Bangladesh, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 febbraio 2020 che rigettava la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente fondava la richiesta sulle seguenti circostanze:
– aveva lasciato il Bangladesh nel giugno 2008 per contrasti familiari. Il padre, dopo la morte della madre, si era risposato e i fratelli nati successivamente volevano impossessarsi di tutti i beni estromettendolo insieme agli altri fratelli del primo matrimonio.
La Corte di appello ha ritenuto tali dichiarazioni non veridiche per assenza di circostanze di riscontro e genericità della notizia sui contrasti non essendo neanche spiegata la ragione per la quale il richiedente aveva tentato di avere protezione nel proprio paese.
Si tratta comunque di una mera vertenza civilistica.
Escludeva, infine, le condizioni di pericolosità del paese ai fini della protezione sussidiaria.
Escludeva anche le condizioni per la protezione umanitaria non emergendo dal narrato del ricorrente condizioni di vulnerabilità nel paese di origine non essendo sufficiente la mera ricerca di migliori condizioni di vita con lo svolgimento di attività lavorativa in Italia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020 dell’11.12. 2020 è stata rimessa alle S.U. la questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quando sia stato accertato il radicamento del cittadino straniero, fondato su indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui modificazione mediante il rimpatrio possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata o familiare;
la questione appare rilevante nel presente giudizio, in cui risulta accertato che il ricorrente lavora stabilmente in Italia.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle S.U..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021