LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4900-2016 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8513/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016 R.G.N. 2355/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
B.M. chiedeva al Tribunale di Roma di emettere decreto ingiuntivo per Euro 2.522,00 nei confronti dell’Inps quale gestore del Fondo di Garanzia al fine di recuperare le ultime tre mensilità di retribuzione a lei dovute dalla società Mediasonicroma s.r.l. dichiarata fallita, e, in relazione alla qual somma la stessa era stata ammessa al passivo dal giudice delegato (decreto ingiuntivo n. 437 emesso il 21.12.2012); l’Inps aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo il 23.07.2013; B.M. aveva contestato la tardività della predetta opposizione, sostenendo di aver notificato copia dello stesso in forma esecutiva all’istituto in data 5.02.2012;
il giudice di primo grado aveva disposto il rinvio della causa, concedendo termini per l’acquisizione della copia originale della notifica del 5.02.2012, e, non avendo la difesa della B. ottemperato, aveva mandato in decisione la causa, condannando l’Inps a pagare alla lavoratrice la somma pretesa, oltre interessi e rivalutazione;
il giudice di seconde cure, adito dalla parte risultata vittoriosa in primo grado, ha preliminarmente rilevato come, l’interesse all’impugnazione in capo a quest’ultima dipendeva dalla circostanza per la quale, il rigetto dell’eccezione di decadenza per tardività, proposta dalla lavoratrice avverso l’opposizione a decreto ingiuntivo da parte dell’Inps, aveva compromesso il diritto alla liquidazione delle spese distratte in sede monitoria in favore del difensore costituito in giudizio;
ha, dunque, confermato il rigetto della suddetta eccezione, avendo accertato che l’appellante aveva prodotto copia del documento di notifica del 5.02.2013 soltanto nel giudizio di secondo grado; ha inoltre rilevato dalla documentazione – rilasciata dall’UNEP e prodotta tardivamente in prime cure – una discrasia rispetto alla copia notificata prodotta in appello, per la diversità del nominativo dell’ufficiale giudiziario che avrebbe proceduto alla notifica, diverso da quello che risulta nella copia dell’originale ( R. e L. e non Bo.); nel merito ha infine ritenuto infondate le doglianze dell’appellante, assumendo che delle due notifiche, quella effettuata – nei termini – dal difensore antistatario al solo fine di recuperare le spese, finalizzata alla realizzazione di un diritto diverso e autonomo rispetto a quello sostanziale della parte rappresentata, non era idonea a produrre il decorso del termine breve per proporre impugnazione, là dove quella successivamente effettuata nell’interesse dell’istante per il soddisfacimento del credito era tardiva, perché giunta in data 17.06.2013, ossia oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 644 c.p.c.;
la cassazione della sentenza è domandata da B.M. sulla base di un unico motivo;
l’Inps ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 324,416,644,645,650 e 112 c.p.c.”; deduce che, avendo notificato due copie in forma esecutiva del decreto ingiuntivo senza che l’Inps avesse proposto formale opposizione nel termine di 40 gg., il decreto ingiuntivo n. 437 del 21.12.2012 era passato in giudicato; contesta la tardività dell’opposizione proposta dall’Inps il 23.07.2013 avverso altre due copie esecutive dello stesso decreto notificate in data 17.06.2013;
il motivo è inammissibile;
le critiche al provvedimento gravato si appuntano su aspetti della vicenda ai quali la Corte d’Appello ha dato già risposta, mentre le argomentazioni spese non sono idonee ad evidenziare il vizio di violazione delle norme di legge richiamate in epigrafe, che perciò risulta solo apparentemente invocato e, in realtà, diretto a una rivalutazione del fatto così come emerso nel giudizio di merito;
la sentenza ha stabilito, infatti, che se la notifica effettuata ad istanza dell’avv. Buraglia per ottenere preventivamente il soddisfacimento delle spese anticipate non era idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 644 c.p.c., la successiva notifica del 17.06.2013, diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito oggetto del provvedimento monitorio in favore della parte istante, era tardiva, atteso che in quest’ultimo caso, la difesa dell’odierna ricorrente, non altrettanto solerte quanto nel recuperare il proprio compenso professionale, aveva provveduto all’incombente trascorso il termine di sessanta giorni;
nel caso in esame, pertanto, va data attuazione al pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui è “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre interessi nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021
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