Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3651 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19460/2015 proposto da:

R.C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Stoppani n. 1, presso lo studio dell’avvocato Scuderi Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Brancati Stefano, Motta Giorgia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Catania;

– intimato –

avverso la sentenza n. 454/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

R.C.M., con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1982, convenne il Comune di Catania dinanzi al Tribunale circondariale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di Lire 1.576.250.000, derivanti dalla illegittima occupazione di un terreno di sua proprietà ubicato a *****, iniziata il 12 gennaio 1981 e finalizzata alla realizzazione di un centro sportivo comunale, poi realizzato e funzionante.

Con sentenza del 28 aprile 1986, il Tribunale, sulla scorta di una Consulenza tecnica che aveva qualificato le aree come edificabili, quantificò il risarcimento in Lire 1.409.538.700, rivalutato alla data della sentenza, oltre interessi legali dalla data del 12 gennaio1981.

Con sentenza del 14 luglio 1987, la Corte di appello di Catania, respingendo il gravame proposto dal Comune di Catania, confermò la precedente decisione e condannò il Comune al pagamento dell’ulteriore somma di Lire 70.000.000, pari alla svalutazione monetaria maturata tra l’aprile 1986 e la data della sentenza di secondo grado, oltre interessi dalla data dell’illegittima occupazione.

Con la sentenza n. 967 del 30 gennaio 1992, la Corte di cassazione accolse parzialmente il ricorso proposto dal Comune di Catania, cassando la decisione impugnata con rinvio dinanzi alla Corte di appello di Messina.

Riassunto il giudizio da R. con atto di citazione del 27 ottobre 1994, con la sentenza del 12 giugno 2014 n. 654, oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Messina, espletata una nuova CTU con successive integrazioni e chiarimenti, con la sentenza depositata il 12/6/2014, ha parzialmente accolto l’appello originariamente proposto dal Comune, rideterminando il risarcimento dei danni in favore di R. in Euro 292.373,31, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del 4 maggio 1981 al soddisfo.

La Corte distrettuale ha affermato, per quanto interessa, che la irreversibile trasformazione del fondo da parte del Comune era avvenuta in data 4 maggio 1981, cioè dopo l’entrata in vigore (18 aprile 1981) della L.R. 11 aprile 1981, n. 65; che la consulenza tecnica espletata in sede di giudizio di rinvio aveva adottato valori incongruenti e non rapportabili al valore di mercato dell’immobile de quo; che andava invece considerato che la consulenza espletata in primo grado a cura dell’ing. F. aveva qualificato “l’intero terreno R. come “edificabile” in base alle caratteristiche intrinseche e proprie della zona in cui esso ricadeva e gli aveva attribuito un valore unitario complessivo di Lire 126.000, al mq. (Euro 65,07) (fol. 11 della sent. imp.); che tale importo era stato utilizzato per la quantificazione della complessiva indennità appropriativa, riferita sia alla Zona E che la Zona L, nel primo e nel secondo grado anteriore alla cassazione con rinvio, senza che sul punto fosse stato proposto appello dalla R.; che sulla congruità di tale importo – sia pure per la sola Zona L – aveva convenuto anche il Comune di Catania, come si evinceva dalla consulenza di parte redatta dal geom. N. nel giudizio di rinvio, che tuttavia aveva proposto Euro 16,36, al mq come valore unitario per la zona E.

Ha quindi specificato che per la Zona E andava applicata la norma dettata dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, richiamata ed integralmente recepita in Sicilia dalla L.R. n. 65 del 1981, entrata in vigore prima della irreversibile trasformazione del fondo, per cui doveva concludersi che per detta area valeva un indice di fabbricabilità di 3 mc/mq; che la circostanza che i vincoli di inedificabilità già previsti dal PRG del 1969 – decaduti per effetto della decorrenza del termine decennale – non fossero stati reiterati faceva deporre per la natura espropriativa e non conformativa degli stessi; che l’indennizzo doveva essere calcolato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011 – che aveva dichiarato l’illegittimità del criterio indennitario del valore agricolo medio – in misura pari al valore venale del bene, tenuto conto delle sue caratteristiche, fermo l’onere del proprietario di dimostrare una possibile diversa destinazione.

Quanto alla Zona L, ne ha confermato la natura edificatoria soggetta ai soli vincoli rivenienti dalla L.R. n. 65 del 1981, di cui sopra.

Passando quindi alla valorizzazione delle due aree, la Corte messinese ha affermato che per la Zona E, ferma la natura agricola di detto terreno, l’importo doveva essere individuato nel valore agricolo di mercato (ex Corte Costituzionale n. 181 del 2011) che, tendo conto delle caratteristiche del terreno (facile accessibilità, amenità del luogo circostante, vicinanza alle opere di urbanizzazione che ne fanno un terreno di pregio), poteva essere determinato in Euro 32, 00, al mq., operando una dimidiazione del valore stimato dall’ing. F. (CTU di primo grado) per la medesima area, qualificata però – erroneamente – come edificabile.

Quanto alla Zona L, di indiscussa natura edificabile, ha ritenuto di applicare il valore unitario pieno di Euro 65,07 al mq. indicato dal CTU F., accettato da entrambe le parti e ritenuto congruo, a differenza delle stime proposte dagli altri vari CTU.

R. presenta ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborato da memoria. Il Comune di Catania è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione alla statuizione concernente la “Porzione di terreno ricadente in Zona E di “Verde pubblico”, estesa circa per 3.500 mq.”.

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia considerato detta area come “inedificabile” e che, quindi, la abbia stimata al “valore agricolo di mercato” e sostiene che in tal modo avrebbe contravvenuto al dictum della Cassazione del 1992 in sede rescindente.

Sostiene che, la Corte distrettuale, preso atto che il Piano Regolatore del 1969 era decaduto, avrebbe dovuto tenere conto della riclassificazione dell’area in base alle obiettive caratteristiche dei terreni circostanti e non applicare il valore agricolo di mercato.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione alla quantificazione del valore della “Porzione di terreno ricadente in Zona L “Servizi di quartiere”.

La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale, nel ritenere che il valore relativo alla Zona in questione, determinato in primo grado in Euro 65 al mq, sarebbe stato accettato dalla ricorrente mediante la mancata impugnazione in appello della sentenza di primo grado, abbia eluso l’accertamento imposto dalla Cassazione perchè – a suo parere – anche questa circostanza doveva ritenersi superata ed assorbita dalla regola iuris fissata in sede rescindente.

Chiede quindi di cassare la sentenza affinchè il giudice del rinvio “provveda a determinare se i vincoli imposti dal Piano regolatore del 1969 sulla parte di terreno ricadente nella Zona L, siano preordinati all’espropriazione, ovvero se i medesimi vincoli, in base alle previsioni del medesimo Piano, abbiano carattere conformativo”.

1.3. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.

1.4.1. Giova premettere che dalla sentenza della Cassazione del 1992, si evince che costituivano già circostanze di fatto accertate e non contestate:

a) il fatto che l’ubicazione del terreno espropriato ricadeva in due zone, assoggettate, secondo l’assunto dell’Ente ricorrente, a diverso regime urbanistico, per cui dalla verifica in concreto della portata precettiva del piano regolatore generale poteva derivare rispetto ad esse, una differenziata soluzione della lite;

b) il fatto che i preesistenti vincoli d’inedificabilità derivanti dal piano regolatore generale del Comune di Catania avevano perduto efficacia nel 1979 – prima cioè che avesse luogo l’occupazione per cui è causa -;

c) il fatto che il predetto piano regolatore prevedesse l’assoluta inedificabilità per destinazione a verde pubblico di una parte (mq. 3.500 circa) del terreno espropriato (Zona E) e un indice di fabbricabilità massimo di due metri cubi per metro quadrato per la zona rimanente (Zona L), destinata ai servizi generali e di interesse pubblico.

Ricorreva invece un contrasto in ordine alla data della irreversibile trasformazione del fondo da parte del Comune, e la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha accertato essere avvenuta in data 4 maggio 1981, cioè dopo l’entrata in vigore (18 aprile 1981) della L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

1.4.2. Quanto alla regula juris da applicare, la Corte di legittimità aveva stabilito: “Pertanto, la sopravvenuta inefficacia, per effetto dell’inutile decorso dei termini previsti per l’emanazione del piano particolareggiato di esecuzione, delle previsioni del piano regolatore generale comunale che impongono vincoli preordinati all’espropriazione assoggetta l’area interessata ai limiti di edificabilità previsti, per i comuni sprovvisti di piano regolatore, dall’art. 4, u.c., o dalle norme regionali ivi considerate. Trattandosi di limiti imposti dalla legge, i quali hanno carattere generale ed obiettivo e riguardano i proprietari di tutti i beni che vengono a trovarsi nella medesima situazione, di essi deve tenersi conto ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione ovvero, come nella specie, del risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione del suolo con definitiva ed irreversibile destinazione pubblica *****.

Il risarcimento richiesto non può prescindere, tuttavia, dal giusto prezzo che avrebbe auto l’immobile in una libera contrattazione e, per tanto, la circostanza che sul terreno occupato gravino vincoli di inedificabilità non esclude il potere del giudice di attribuire al terreno stesso un valore correlato a quello delle aree edificabili limitrofe, qualora tale valore sia giustificato dalle caratteristiche obiettive della zona e da particolari possibili utilizzazioni, diverse da quella dell’edilizia abitativa, del suolo (v. sent. n. 4900-86).

L’accertamento della ricorrenza, congiuntamente, delle dette caratteristiche obiettive e della possibilità di diversa utilizzazione, è riservata al giudice del merito, implicando giudizi di fatto da esprimere sulla base delle complessive risultanze processuali.

I principi esposti potrebbero non trovare applicazione in riferimento al punto della decisione censurato con il secondo mezzo, se – sull’esatta premessa che “i vincoli di destinazione urbanistica preordinati all’espropriazione sono quelli concernenti le aree riservate dal P.R.G. a spazi di uso pubblico o alla costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico o di opere e di impianti di interesse collettivo o sociale (L. n. 1150 del 1942, art. 7, nn. 3 e 4)” – dovesse accertarsi in concreto che “l’indice di fabbricabilità i mc. 2-mq. (previsto per la Zona L, come si evince dallo svolgimento del processo) non è vincolo di destinazione urbanistica preordinato all’espropriazione, ma una normale prescrizione di zona, da osservarsi nella realizzazione di opere edilizie”, e, quindi, da tenere presente nella determinazione del danno.

Orbene, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (conf. sent. nn. 4422-85), 3166-86, 5215-89, tra altre), al quale il collegio, condividendone le ragioni motive, ritiene di dover aderire, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel valore dell’immobile, al fine della liquidazione del danno da illegittima ed irreversibile occupazione (ovvero della determinazione dell’indennità di espropriazione), deve tenersi conto dell’incidenza negativa dei vincoli di destinazione fissati dagli strumenti urbanistici nell’ambito della cosiddetta zonizzazione del territorio, atteso che essi a differenza dei vincoli espropriativi o di inedificabilità assoluta in previsione della realizzazione di opere pubbliche, afferiscono, in via generale, al regime giuridico di tutti i beni compresi in una determinata zona e non comportano obbligo d’indennizzo””.

1.4.3. Alla luce degli anzidetti principi ed in attuazione del dictum rescissorio, la Corte messinese, una volta accertata la data di irreversibile trasformazione del bene, ha applicato la disciplina dettata dalla L. n. 10 del 1977, come integralmente recepita dalla legislazione regionale entrata in vigore anteriormente a tale evento, in quanto ha ritenuto che i vincoli previsti dal Piano Regolatore erano preordinati all’espropriazione.

Ha, infatti, precisato che era necessario verificare se i vincoli all’edificabilità già previsti dal Piano Regolatore erano preordinati all’espropriazione -e quindi non se ne doveva tenere conto- o se erano conformativi, nel qual caso se ne doveva tenere conto nella determinazione del danno.

1.4.4. Nel caso di specie la Corte messinese ha accertato che i vincoli imposti dal Piano Regolatore, poi divenuto inefficace, che fissavano in 2 mc/mq l’indice di fabbricabilità per una parte del terreno ablato erano preordinati all’espropriazione, di guisa che non se ne doveva tenere conto nella determinazione del danno; ha, inoltre affermato che, per la sopravvenuta inefficacia del Piano Regolatore, l’area era assoggettata ai limiti di edificabilità previsti della L. 27 gennaio 1977, n. 10, art. 4, u.c. e recepiti dalla legislazione regionale, non superiori a 3 mc/mq.

1.4.5. Su tale premessa, che risulta pienamente attuativa del dictum della Cassazione, la Corte messinese ha ritenuto che, ferma la natura agricola del terreno, per la Zona E doveva essere utilizzato il valore agricolo di mercato e che questo poteva essere individuato dimezzando l’importo indicato dall’ing. F., sulla errata considerazione della natura edificatoria anche di questa area, così tenendo anche conto della caratteristiche di pregio della zona.

Quanto alla Zona L, la Corte distrettuale ne ha accertato la natura edificatoria e la soggezione ai medesimi limiti di edificabilità previsti della L. 27 gennaio 1977, n. 10, art. 4, u.c. e recepiti dalla legislazione regionale, non superiori a 3 mc/mq del terreno, stante l’inefficacia del Piano Regolatore, ove erano stati previsti limiti preordinati all’espropriazione: ha, quindi, ritenuto che il valore andava determinato nella misura del valore unitario pieno stabilito dall’ing. F., che risultava congruo, se confrontato con le altre CTU perchè rispondente alla considerazione circa le utilizzazioni diverse dall’edilizia abitativa attuate nei terreni limitrofi e perchè su tale importo entrambe le parti avevano concordato.

1.4.6. I primi due motivi sono, quindi, infondati perchè la Corte di appello, ritenuti i vincoli rivenienti dal Piano Regolatore come preordinati all’espropriazione, non ne ha tenuto conto nella stima dell’area (Cass. n. 207 del 09/01/2020) ed ha applicato della L. n. 10 del 1977, art. 4, richiamata ed integralmente recepita in Sicilia dalla L.R. n. 65 del 1981.

1.4.7. In particolare, in merito al primo motivo, la Corte d’appello ha qualificata la Zona E) come “verde pubblico” di natura agricola, in ragione di quanto già accertato dalla Cassazione, che aveva dato atto dell’assenza di contrasto tra le parti sul punto, di guisa che il motivo che contesta tale profilo non coglie nel segno.

Ha, quindi, ritenuto espropriativi i vincoli di inedificabilità relativi a detta Zona e non ne ha tenuto conto nella determinazione del giusto prezzo al valore agricolo di mercato, mentre ha considerato le caratteristiche di pregio dell’area in cui il terreno è collocato.

1.4.8. In merito la secondo motivo, la Corte di appello ha accertato la natura edificatoria dell’area, aderendo alla tesi della ricorrente, ha tenuto conto solo dei limiti all’edificabilità rivenienti dalla Legge Regionale che aveva recepito la L. n. 10 del 1977, adottando così la soluzione più favorevole alla ricorrente, che pertanto non ha motivo di dolersi, mentre esorbitano dal vizio dedotto e dal sindacato di legittimità le questioni relative alla stima concreta, che attengono al merito.

2.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio della soccombenza stabilito all’art. 91 c.p.c., in relazione alla statuizione con cui la Corte di appello ha compensato per metà tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio e quelle del giudizio di rinvio, nonchè integralmente quelle del giudizio di legittimità. A parere della ricorrente la condanna per tutte le spese, gli onorari e le spese di CTU relativi a tutti i gradi di giudizio doveva gravare sul Comune di Catania.

2.2. Il terzo motivo è infondato.

Va ribadito che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in tema di spese processuali, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 24502 del 17/10/2017) e che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592 del 20/12/2017).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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