LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3338-2020 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MENGHINI MARIO N. 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2757/2019 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositato il 11/12/2019 R.G.N. 1080/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da I.S., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
2. Il richiedente aveva dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a cresciuto a Benin City, in Edo State; di essere di etnia benin e di religione cristiana. Aveva narrato che la madre e il fratello minore erano deceduti nel ***** nel corso di alcuni scontri avvenuti nel periodo delle elezioni e il padre era stato ucciso nel *****. Quest’ultimo era membro esecutivo del Partito Democratico Popolare nonché dell’Orhionmwon Youth Development Association ed era stato ucciso a colpi di pistola mentre tornava a casa dopo la campagna elettorale. Egli si era recato dalla polizia ma non aveva avuto alcuna informazione su chi potesse essere autore dell’omicidio del padre e gli stessi poliziotti, come anche un amico del padre, gli avevano consigliato di lasciare il Paese.
3. Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, che non aveva saputo in alcun modo dettagliare e circostanziare gli eventi narrati nello spazio e nel tempo e neppure era stato in grado di descrivere le minacce ricevute in passato e il timore in caso di rimpatrio.
4. Ha ritenuto quindi assenti i presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A e B). Ai fini della lett. c) dell’art. 14 cit., ha escluso l’esistenza in Nigeria e nella regione di provenienza del richiedente di una condizione di violenza generalizzata o di un conflitto interno o internazionale. Ha infine escluso l’esistenza di una condizione di vulnerabilità atta a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
5. Avverso la sentenza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
7. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, dell’art. 3, comma 3, lett. a), dell’art. 5 lett. b) e dell’art. 14, nonché omesso esame di un fatto decisivo, per il diniego di protezione sussidiaria, là dove il Tribunale di Campobasso avrebbe escluso da un lato la rilevanza della situazione individuale del ricorrente e dall’altro la situazione di pericolo derivante dall’attuale situazione socio – politica della Nigeria.
8. Col secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere il Tribunale omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente.
9. Col terzo motivo è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione apparente quanto alla valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata.
10. Col quarto motivo è dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione di prova documentale (attestato di alfabetizzazione e di pizzaiolo) offerta nel giudizio al fine di dimostrare il livello di integrazione in Italia del richiedente.
11. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. Occorre premettere che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa può ritenersi sussistente solo quando nel contesto dell’atto si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (v. Cass. n. 15672 del 2005).
13. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è infatti funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto solo laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, a meno che la sentenza impugnata non incorra nel vizio di motivazione apparente di sopperire ad eventuali mancanze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanzialmente e soprattutto processuale (v. Cass. n. 16103 del 2016; n. 11653 del 2006).
14. Il ricorso in esame omette del tutto l’esposizione dei fatti di causa, nel caso di specie, dei fatti addotti dal ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale e complementare; non vi è alcuna indicazione sulle condizioni del Paese di provenienza, sulle ragioni della fuga dallo stesso, sulle condizioni di radicamento in Italia.
15. Non solo, ma i motivi di ricorso sono formulati con altrettanta genericità e risultano privi del benché minimo riferimento alla concreta vicenda personale del richiedente la protezione, oltre che non rispettosi delle prescrizioni imposte dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
16. I motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono formulati senza il minimo riferimento alla fattispecie concreta che dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni, di cui si assume la errata interpretazione ed applicazione.
17. Il ricorrente censura la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria e critica il rigetto della domanda di protezione umanitaria senza che vi sia in atti la minima dimostrazione dell’adempimento del proprio onere di allegazione, anche riguardo all’esistenza o meno di legami familiari nel Paese di provenienza oppure ad elementi significativi dell’integrazione socio-economica in Italia.
18. E’ costante l’affermazione di questa Corte secondo cui, in tema di protezione internazionale, il richiedente ha l’onere di allegare in modo circostanziato i fatti costitutivi del suo diritto circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza, atteso che l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la cooperazione istruttoria consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova. Ne consegue che solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria, che tuttavia è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente (v. Cass. n. 17185 del 2020; n. 17069 del 2018).
19. Parimenti, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è dedotto senza che sia indicato alcun fatto, inteso in senso storico fenomenico e di rilievo decisivo ai fini dell’esito della controversia, il cui esame sarebbe stato omesso, secondo quanto statuito dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014.
20. Le censure in tema di mancato riconoscimento della protezione umanitaria sono formulate attraverso il riferimento a documenti non trascritti né depositati in allegato al ricorso in esame.
21. I rilievi finora svolti conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
22. Nulla va disposto sulle spese atteso che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
23. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021