LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18087/2020 proposto da:
C.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Russo del Foro di Reggio Emili;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 680/20-2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Pres. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, C.A., cittadino del Senegal, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza depositata il 2 novembre 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.
2. Con sentenza n. 680/2020, depositata 14 febbraio 2020, la Corte d’appello di Bologna escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili – e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale – le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso C.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a quattro motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva, non essendosi ritualmente costituito mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, C.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello – nel confermare la relativa statuizione del Tribunale – non abbia- ritenuto credibile la narrazione dei fatti fornita dal richiedente, consistiti nelle gravi difficoltà di relazionarsi con il padre, “uomo violento che picchiava i figli”.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c) (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862).
1.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ampiamente motivato circa le ragioni che la hanno indotta a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto del tutto vaghe e contraddittorie ed incoerenti su punti essenziali della narrazione dei fatti. A fronte delle argomentate conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, il motivo si limita per contro, ad una generica contestazione, non suffragata da elementi di prova, in ipotesi offerti al giudice di merito, oltre a quelli considerati inattendibili dall’organo giudicante.
La mancanza di credibilità esclude in radice la possibilità di riconoscere al richiedente sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
2. Con il terzo motivo di ricorso, C.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto – peraltro in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, – il diritto del richiedente alla protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sebbene – sulla base delle fonti internazionali tosse riscontrabile in Senegal una situazione di violenza indiscriminata.
2.2. La censura è inammissibile.
2.2.1. Va, per vero, rilevato che la Corte territoriale ha accertato – con ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, mentre tale situazione riguarda altre regioni del Paese.
2.2.2. Ebbene, va rilevato, al riguardo, che nell’ipotesi in cui il giudice abbia, bensì, fondato la decisione su fonti aggiornate, ma il ricorrente deduca che tali fonti non siano le ultime concernenti la zona di provenienza, ciò non si traduce, di per sé, in un motivo di nullità della pronuncia impugnata, salvo che il richiedente deduca e dimostri – riproducendone il contenuto essenziale nel ricorso – che da queste ultime fonti emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., 30/10/2020, n. 23999; Cass., 12/03/2021, n. 7105). Nel caso concreto, per contro, l’allegazione sul punto non è appagante, non traducendosi nella concreta indicazione di fonti internazionali attendibili ed aggiornate.
3. Con il quarto motivo di ricorso, C.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.1. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la forma residuale di protezione costituita dalla protezione umanitaria, sebbene sussistessero, nella specie, evidenti ragioni di vulnerabilità.
3.2. Il motivo è inammissibile.
3.2.1. Va rilevato, infatti, che il giudice territoriale ha motivato il diniego di tale forma di protezione – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, trattandosi di una vicenda familiare risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria. Del resto il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza tale da incidere in maniera significativa sui diritti fondamentali, correttamente ha indotto la Corte a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di integrazione – assolutamente irrilevante (studio della lingua, volontariato raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019; Cass. Sez. U., 09/09/2021, n. 24413).
3.2.2. A fronte di tali motivate conclusioni del giudice di appello, il ricorrente – al di là di deduzioni di principio circa la forma di protezione in questione e della riproposizione di quanto già prospettato nella fase di merito non ha in alcun modo dedotto di avere allegato nel giudizio di merito – neppure sotto il profilo della eventuale integrazione nella realtà del Paese ospitante, in ordine alla quale nessun elemento al riguardo è stato fornito, al di là dell’apprendimento della lingua ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021