LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21230/2015 proposto da:
Provincia di Parma, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 39, presso lo studio dell’avvocato Giuffrè Adriano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mastragostino Franco, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
D.I., D.M., D.P., G.I., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Megha Michele, giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, del 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
La Provincia di Parma ricorre con un mezzo avverso il provvedimento n. cronologico 3001/2015 della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicato. D.I., G.I., D.M. e D.P., che hanno replicato con unico controricorso e proposto ricorso incidentale con due mezzi.
Con detto provvedimento la Corte distrettuale, decidendo ai sensi e per l’effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, in relazione agli artt. 702 bis c.p.c. e segg., aveva dichiarato improcedibile il ricorso per opposizione alla stima proposto dalla Provincia di Parma (rg. 209/2013) avverso la relazione peritale di cui al T.U. n. 327 del 2001, art. 21, depositata presso l’Amministrazione Provinciale di Parma, quale Autorità espropriante, in data 6/12/2012 relativamente alla determinazione della indennità di espropriazione afferente alla realizzazione della strada Provinciale “*****” e la strada Provinciale di “*****”.
La Provincia di Parma ha rinunciato al ricorso principale in prossimità dell’adunanza camerale; anche i controricorrenti hanno rinunciato al ricorso incidentale.
Tutte le pari hanno accettato reciprocamente le rinunce, come da atti depositati.
In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021