Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36545 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

S.I., avvocato, rappr. e dif. in proprio, italoscalera.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del comm.

liquidatore, rappr. e dif. dall’avv. Silvana Solavagione, silvanasolavagione.pec.ordineavvocatitorino.it, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Fabio Pennisi, fabiopennisi.ordineavvocatiroma.org, come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione del decreto Trib. Genova 30.7.2015, n. 1374/2015, in R.G. n. 11897/2014 viste le memorie delle parti;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo alla camera di consiglio del 16.11.2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.I. impugna il decreto Trib. Genova 30.7.2015, n. 1374/2015, in R.G. n. 11897/2014 che ne ha rigettato l’opposizione allo stato passivo della FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (LCA) il cui commissario liquidatore non aveva ammesso il credito di Euro 622.089,82, insinuato in privilegio per l’attività di presidente dell’organismo di controllo e vigilanza della compagnia e presidente del comitato di controllo interno;

2. il giudice del merito ha premesso che l’opponente aveva eccepito: a) la formazione del silenzio-assenso nella formazione del passivo, non avendo il commissario liquidatore rispettato i relativi termini; b) l’incompetenza per territorio del Tribunale di Genova perché la liquidazione coatta amministrativa si era aperta in Roma, dove era la sede sociale di Faro s.p.a., poi trasferita a Genova dall’organo concorsuale; ha inoltre rilevato che: c) la domanda di credito – in parte fondata su decreto ingiuntivo – era stata formulata avendo riguardo alla scadenza naturale dell’incarico (o alla sua revoca), rispetto al quale la messa in liquidazione della compagnia operava solo come evento di cessazione delle funzioni; d) l’opposta l.c.a. aveva contrastato l’impugnazione perché tardiva (trattandosi di lavoro parasubordinato, senza sospensione feriale dei termini) e, comunque, infondata per via della revoca dall’incarico, nonché per la mancata deliberazione di compensi e per le responsabilità penali accertate a carico dell’opponente;

3. il tribunale ha quindi ritenuto che: a) nessun silenzio – assenso era invocabile in relazione ai termini, pacificamente ordinatori, di formazione e deposito dello stato passivo del commissario liquidatore; b) l’eccezione di incompetenza territoriale era infondata perché la sede di Faro era stata legittimamente trasferita dal commissario liquidatore, con autorizzazione di IVASS e parere favorevole del comitato di sorveglianza; c) il ricorso era tempestivo, attesa l’applicabilità della regola della non sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale ai soli lavoratori subordinati; d) nel merito il credito non poteva essere ammesso, sia perché dall’8.3.2011 il commissario straordinario (della precedente amministrazione straordinaria) aveva disposto la cessazione di tutti i componenti del citato organismo, sia perché nulla il ricorrente aveva riferito, per il passato, sugli elementi di fatto e di diritto della pretesa, mentre, per contro, emergevano profili di responsabilità penale a suo carico (per concorso in reati societari e di bancarotta commessi quale componente del c.d.a. di Faro, rispetto ai quali egli aveva patteggiato la pena), sia, infine, perché non risultava depositato il riferito decreto ingiuntivo, comunque eccepito d’inopponibilità per sopravvenuta l.c.a. nel corso della relativa opposizione pendente;

4. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso, cui si oppone la società con controricorso e ricorso incidentale condizionato su un motivo; entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione della L.Fall., artt. 195, 9, 23,24,66 e 70 e art. 18 c.p.c. e art. 112 c.p.c., per aver il tribunale omesso di pronunciare sull’eccezione d’incompetenza funzionale e respinto quella di incompetenza territoriale nonostante fosse stata dedotta l’irrilevanza del trasferimento di sede a Genova dopo l’apertura della procedura concorsuale, avendo la compagnia già sede in Roma, dove era stata assoggettata all’amministrazione straordinaria e poi alla l.c.a. e presso il cui tribunale era stato aperto il procedimento penale in cui il commissario liquidatore si era costituito parte civile, ed essendo sempre Roma la città di residenza e domicilio dell’opponente;

2. con il secondo motivo si fa valere l’omessa pronuncia su un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oltre che la violazione dell’art. 112 c.p.c., non avendo il tribunale dato alcuna risposta all’eccezione di incompetenza funzionale, essendosi limitato a statuire sulla competenza per territorio;

3. con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione di rigetto nel merito della domanda di credito, che il ricorrente non aveva avanzato per le attività successive alla cessazione dalla carica, riferendo invece il diritto all’attività istituzionale dovuta per legge e retribuita per anno solare senza obbligo di provare il lavoro svolto, né rilievo delle risultanze del processo penale prive di riscontro in quello civile;

4. con il quarto motivo viene dedotta la erroneità della statuizione condannatoria sulle spese, per difetto di soccombenza integrale e per l’immotivata applicazione dei valori massimi delle tariffe;

5. con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, Faro censura il decreto per aver erroneamente negato la tardività dell’opposizione allo stato passivo, formulata da creditore per titolo lavoristico, oltre i 15 giorni dalla ricevuta comunicazione del commissario, ma con non applicazione del regime della sospensione dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3;

6. in via preliminare ritiene il Collegio, in continuità con recente indirizzo di composizione di precedenti contrasti (Cass. 22836/2021, n. m.), la infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente (ampiamente sviluppata in memoria) in ragione della dedotta persistenza dell’appello quale mezzo d’impugnazione del decreto, non immediatamente ricorribile per cassazione, altresì richiamando quanto deciso da Cass. 16549/2021;

7. in altra vicenda, in cui la procedura aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 255 (codice delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale sarebbe dovuto essere impugnato con l’appello, visto che ai sensi del medesimo D.Lgs. art. 245, la disciplina della legge fallimentare si applica alla l.c.a. solo per quanto non espressamente previsto e nei limiti della compatibilità, si era posta la questione se prevalga, in base al rinvio, la disciplina desunta dal riferimento all’appello (di cui all’art. 255 cod. ass.) o quella conseguente al rinvio alle previsioni generali (L. Fall. artt. 206 e 207), che ricalcano lo schema di quelle di cui alla L.Fall., artt. 98 e 99;

8. questo Collegio ribadisce debba aderirsi alla menzionata composizione delle riferite dissonanze interne alla Sezione: cfr. Cass. 18119/2017 e Cass. 23430/2020, per le quali “in tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 255, contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione al passivo può essere proposto appello e non direttamente ricorso per cassazione L.Fall., ex art. 99”, a fronte dell’opposta tesi, poi prevalsa e alla quale viene qui data continuità, sostenuta da Cass. 1331/2017 per cui “D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 254, comma 2 (cd. codice delle assicurazioni private), nel testo in vigore “ratione temporis”, laddove stabilisce che “l’opposizione è disciplinata dalla L.Fall., artt. 98,99 e 100", contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all’esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione” (conf. Cass. 31474/2018);

9. risulta invero persuasiva, senza necessità di investire del problema le Sezioni Unite, “un’esegesi più saldamente ancorata alla L.Fall., art. 194, al quale – nell’attuale vigenza – si deve il coordinamento tra la detta legge fallimentare e le previsioni speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa”; posto invero che la liquidazione coatta amministrativa forma oggetto di una disciplina di carattere generale, contenuta nel titolo V della legge fallimentare, agli artt. 194-215 e che essa si articola in ampi richiami alle norme sul fallimento, con aggiunta di discipline settoriali contenute in ciascuna legge speciale, il relativo richiamo, nel provvedere in rapporto alla categoria di imprese di volta in volta considerate, individua “tuttavia presupposti (oggettivi e soggettivi) e regole procedimentali ulteriori rispetto a quelle di cui alla disciplina generale, la quale mantiene un’essenziale funzione suppletiva proprio in base all’art. 194, comma 1” secondo cui la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente; così che il rapporto fra i due livelli di disciplina deve considerarsi delineato dall’art. 194, nel senso che possiedono (i) valenza generale suppletiva le norme del titolo V della legge fallimentare, con la previsione che la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni ivi dettate “salvo che le leggi speciali dispongano diversamente”, e (ii) valenza speciale queste ultime;

10. ha osservato infatti Cass. 16549/2021 che lo stesso art. 194 stabilisce, al comma 2, che sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle della L.Fall., artt. 195,196,200,201,202,203,209,211 e 213; con il che sarebbe “sancita non solo la valenza generale suppletiva delle norme del titolo V della legge fallimentare, ma anche la prevalenza di una parte cospicua della disciplina generale consegnata ai predetti articoli con l’obiettivo di assicurare un nucleo di uniformità delle diverse discipline speciali regolatrici della liquidazione coatta amministrativa rispetto alle singole tipologie di imprese a essa soggette”; è così confermata “la natura mobile del rinvio contenuto nelle norme settoriali a quelle della legge fallimentare, per ragioni coerenti a una normativa in continua evoluzione”, diventando allora decisiva la constatazione che la L.Fall., art. 209, specifica il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa mediante ulteriore rinvio agli artt. 98, 99, 101 e 103 (sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore); la vigente formulazione dell’art. 254 cod. ass. a sua volta rinvia proprio alla L. Fall., art. 99, il quale contiene (all’ultimo comma) una disciplina specifica in ordine alla conclusione del processo di opposizione al passivo, con decreto soggetto esclusivamente a ricorso per cassazione;

11. ne deriva che la prevalenza da accordare a tali norme è ancorata al suddetto elemento testuale – più che alla questione dell’abrogazione del riferimento alla L.Fall., art. 100, dal testo dell’art. 254 cod. ass. (essendo il regime dell’art. 100 a proposito dell’impugnazione dei crediti ammessi interamente confluito nella L.Fall., art. 98) – divenendo essenziale quello incentrato sulla L. Fall., art. 194, che, tenuto conto della riformulazione della L.Fall., art. 209 conseguente al D.Lgs. n. 169 del 2007, “vede necessariamente abrogate tutte le previsioni delle leggi speciali non compatibili col procedimento di formazione dello stato passivo così unitariamente definito nelle linee essenziali”; ne consegue che l’insieme di previsioni di rinvio (multilivello) enuncia, nella sostanza, “una modificazione tacita del testo legislativo dell’art. 255 cod. ass., il quale menziona sì l’appello, ma secondo “le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile ed è un fatto che in nessuna norma della legge fallimentare (e neppure del futuro CCII) è disciplinato un giudizio di appello avverso le decisioni assunte nell’opposizione al passivo”; tale argomentazione ha condivisibilmente permesso di statuire che lo schema formale dell’art. 255 cod. ass., salvo il generico rinvio al codice di rito, “recede dinanzi al contenuto effettivo della norma complessivamente intesa, la quale in correlazione con la L.Fall., art. 194, manifesta l’effettiva portata del precetto in termini da considerare sintonici, semmai, con la previsione generale”; questa la ragione per cui Cass. 16549/2021 ha predicato il caso, nell’ambito dell’interpretazione della legge, come un’ipotesi di abrogazione tacita dell’art. 255 cod. ass. rispetto al precetto, “per modo da svalutarsi completamente il mantenuto riferimento testuale all’appello che, ancora, per un evidente difetto di coordinamento, lì formalmente si rinviene; e in questo senso va affermato il principio di diritto che governa la fattispecie, nel rapporto tra la L.Fall., art. 194, commi 1 e 2, la stessa L. art. 209 e l’art. 255 cod. ass.”;

12. il primo e secondo motivo, da trattare in via congiunta per evidente connessione, sono inammissibili in molteplici profili; osserva il Collegio l’irrilevanza della lunga premessa in punto di asserita tardività nella formazione dello stato passivo e conseguente formazione di supposto silenzio-assenso, tema ulteriormente trattato nella memoria, poiché essa non si è tradotta in alcuno dei motivi d’impugnazione;

13. in secondo luogo, il ricorrente omette di riferire – con trascrizione almeno per passi essenziali – con quale tempestività e ritualità d’introduzione nel processo avanti al giudice di merito la questione della incompetenza funzionale sia stata specificamente sollevata, carenza espositiva che ne impone la qualificazione siccome nuova e dunque inammissibile;

14. non corrisponde, inoltre, a quanto emerge dal tenore del decreto che esso non si sia occupato motivatamente della competenza territoriale, dato che sulla questione il tribunale genovese ha esibito, sia pur sinteticamente, esattamente i fatti che, integranti la legittimità del trasferimento di sede (da Roma a Genova), giustificavano il radicamento presso quel foro della competenza a trattare delle domande di opposizione allo stato passivo; la lettura di compatibilità del trasferimento di sede, come avvenuto nella vicenda di causa, cioè prima del deposito dello stato passivo in cancelleria, ha invero sorretto, con tale ultimo adempimento amministrativo dei commissari e ai sensi dell’art. 252 cod. ass. e art. 209 L. Fall., la determinazione della sede giudiziaria (tribunale) avanti alla quale si svolge la fase giurisdizionale di opposizione allo stato passivo;

15. per parte sua, la contestazione della competenza in ragione di territorio appare palesemente incompleta, perché non assolta alla stregua di tutti i criteri elettivi, fra cui rientrano anche quelli previsti dall’art. 20 c.p.c.; non sono infatti ammissibili i profili di censura relativi ad altri fori trascurati, non solo per l’apparente rispettiva irrilevanza (dato che la parte di convenuto sostanziale in questo giudizio di opposizione allo stato passivo era rivestita proprio dalla procedura, con sede legale in Genova), ma altresì per la novità della questione, della quale il ricorrente non fornisce gli estremi di puntuale appartenenza al contraddittorio avanti al giudice di merito;

16. il terzo motivo è inammissibile, palesandosi in frontale contrasto con i limiti della censura ad oggi proponibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo questa Corte, dopo Cass. s.u. 8053/2014, chiarito che la norma (pure formalmente invocata dal ricorrente con la doglianza in esame), nel testo, qui applicabile ratione temporis, ha avuto l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge; e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per “mancanza della motivazione”, ipotesi configurabile allorché la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017);

17. il quarto motivo è inammissibile potendosi richiamare il principio, cui va espressa adesione, per cui “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”(Cass. 8421/2017); mentre nel profilo di censura della determinazione contestata, lo stesso motivo presenta un limite di autosufficienza, non riportando in modo analitico le attività processuali svolte dalle parti avanti al giudice, nonché l’effettivo impegno istruttorio sulle questioni discusse, così da permettere la verifica, sollecitata in modo generico, della non esorbitanza dai parametri di liquidazione seguiti in decreto nel capo di condanna alle spese;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento di legittimità, liquidate come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in 14.000 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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