Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36553 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14462-2012 proposto da:

EUROMETAL S.p.A., IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANTONINO SPINOSO, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati PAOLO CENTORE e FAUSTO BELLATO giusta procura estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/34/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20.4.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

con sentenza del 20.4.2011 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha confermato la sentenza n. 80/01/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Asti, che aveva respinto il ricorso, proposto dalla Eurometal S.r.L., avverso gli avvisi di accertamento IVA IRAP IRES 2005, con cui si accertavano maggiori imposte sulla base della contestazione di fatturazione attiva e passiva nei confronti di società inesistente (Sidertrade S.r.L.);

avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società indicata in epigrafe affidato a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota attestante che la direzione provinciale di Asti dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 10 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che era stato effettuato l’integrale versamento di quanto dovuto;

1.2. la ricorrente ha altresì depositato istanza, con allegata documentazione, con cui si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere stante l’intervenuta definizione agevolata del giudizio;

1.3. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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