Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36554 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13590-2017 proposto da:

COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato MAURIZIO FOGNAGNOLO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10563/9/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

il Comune di Casal Velino propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva parzialmente l’appello proposto da A.G.T. avverso la sentenza n. 728/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2008-2001 in relazione a terreni ritenuti edificabili;

in particolare, la CTR aveva respinto l’appello, fatta eccezione per la non debenza delle sanzioni irrogate dal Comune;

il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 101 c.p.c., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 nonché artt. 24 e 11 Cost.) per avere la CTR erroneamente disapplicato le sanzioni sulla scorta di una circostanza di fatto (la determinazione del valore di mercato delle aree edificabili sarebbe intervenuta sulla base di un provvedimento giudiziale “pur sempre oggetto di contestazione giudiziale proprio ad opera del Comune di Casal Velino che aveva gravato di ricorso per cassazione l’ordinanza della Corte di Salerno recante la detta stima ai fini espropriativi”) rilevata d’ufficio senza contraddittorio tra le parti;

1.2, con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3) per errata applicazione della normativa sulla disapplicazione delle sanzioni tributarle per obiettive condizioni di incertezza in rapporto ai presupposti di imponibilità delle aree edificabili ai fini I.C.I./I.M.U.;

2.1. è fondato il secondo motivo di ricorso, esaminabile prioritariamente in applicazione del criterio della ragione più liquida, con assorbimento del primo motivo;

2.2. il potere di disapplicare le sanzioni amministrative in ambito tributario, con riguardo a condizioni di incertezza, è rinvenibile nei seguenti articoli: nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 (“La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”); nella L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, (Statuto dei diritti del Contribuente) (“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”):

2.3. sussiste, dunque, il potere del Giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria solo nel caso in cui ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando, cioè, la disciplina normativa contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (cfr. ex multis Cass. nn. 1999/2018, 440/2015);

2.4. in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile “incertezza normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste, di conseguenza, in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal Giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (cfr. Cass. n. 13076/2015);

2.5. l’incertezza normativa oggettiva costituisce, inoltre, una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione;

2.6. l’incertezza normativa oggettiva non ha, invero, il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria, e l’essenza del fenomeno “incertezza normativa oggettiva” si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente;

2.7. tali fatti indice devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili;

2.8. nella fattispecie la CTR, nel disapplicare le sanzioni applicate dal Comune per omesso versamento ICI, non ha in alcun modo indicato la sussistenza di elementi tali da far ritenere che la normativa applicabile non fornisse elementi adeguati e sufficientemente chiari per la determinazione dell’applicazione dell’imposta, attribuendo erroneamente rilievo all’incertezza derivante da condizioni soggettive del contribuente (la definitiva determinazione del valore dei terreni tassati), piuttosto che alla sua rilevanza oggettiva, dovendosi escludere l’errore dovuto ad interpretazione errata della normativa o la diversa interpretazione dei fatti di causa;

3. va conseguentemente accolto il secondo motivo, assorbito il primo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo del contribuente;

4. l’evolversi della giurisprudenza, in epoca successiva all’introduzione della controversia, rende opportuno compensare le spese dei gradi merito, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il contribuente intimato al pagamento delle spese processuali di legittimità, liquidate in misura pari ad Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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