Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36558 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17995/2014 R.G. proposto da:

L.S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Maria Muste e dell’avv. Alessandra Calabre’ con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via Piemonte, 26;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 116/22/14, depositata il 17 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– L.S.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 gennaio 2014, che, in accoglimento dell’appello erariale, ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento notificatogli quale amministratore di fatto della Immobiliare Baldo degli Ubaldi s.r.l. e relativo al periodo di imposta 2006;

– il giudice di appello ha evidenziato che dall’esame delle risultanze degli accertamenti operati era emersa sia l’ingerenza del ricorrente nella gestione della menzionata società, sia la fondatezza della pretesa avanzata dall’Ufficio, in relazione alla quale il ricorrente medesimo non aveva offerto idonea contestazione, sia, infine, l’insussistenza dei vizi procedurali eccepiti;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 60 e 62, e art. 145 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la notifica dell’atto impositivo nei suoi confronti, benché non fosse amministratore di fatto della società e, comunque, legale rappresentante della stessa; – con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, lamentando la irriducibile contraddittorietà della sua motivazione;

– evidenzia, in proposito, che il giudice di appello ha ritenuto legittima la notifica dell’atto impositivo al ricorrente, benché quest’ultimo non fosse legale rappresentante della società accertata al momento della notifica;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili per difetto di interesse ad agire del ricorrente;

– come noto, l’interesse ad agire – quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c. – richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355);

– nel caso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti della società per l’adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative ed è stato notificato all’odierno ricorrente solo nella supposta qualità di amministratore di fatto della stessa;

– quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legittimità dell’atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l’accertamento di situazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo;

– infatti, un siffatto interesse non può individuarsi dall’esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, attesa la diversità dei presupposti applicativi e l’assenza di un’efficacia – neanche riflessa – del giudicato che si forma sull’atto impositivo rispetto al giudizio vertente sulla responsabilità civile o amministrative dell’amministratore per gli atti posti in essere nell’esercizio delle funzioni gestorie;

– in ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) della notificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza, in quanto, come riferito dallo stesso ricorrente (pagg. 5-6 del ricorso), la società ha impugnato l’atto impositivo, così dimostrando inequivocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito, Cass. 28 ottobre 2015, n. 21960 nonché Cass. 29 ottobre 2020 n. 23883).

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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