LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 16475/2015 proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;
– Ricorrente –
Contro
V.F., rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Tenerelli, dall’avv. Antonio Console e dall’avv. Francesco Tenerelli elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone n. 102 presso lo studio dell’Avv. Vito Nanna;
– Controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 168/07 /2015 depositata il 29.01.2015.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 29/04/2021.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 168/07/2015 depositata il 29 gennaio 2015.
La vicenda trae origine dalla notifica a V.F., in data 13/12/2009, della cartella di pagamento *****, relativa all’avviso di accertamento IRPEF n. *****, per l’anno d’imposta 1991. La cartella veniva opposta dal contribuente con esito a lui favorevole in entrambi i gradi di merito.
L’Ufficio impugna la sentenza del giudice regionale con un unico motivo per violazione dell’art. 2953 c.c..
Resiste il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il Collegio deve, preliminarmente, rilevare che parte nei giudizi di merito era stata anche Equitalia Polis s.p.a. alla quale era subentrata Equitalia Sud s.p.a. cui era succeduta ex lege l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
A quest’ultima non risulta essere stato notificato il ricorso in esame, quale litisconsorte processuale, con ciò determinandosi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della predetta Agenzia, concedendo termine all’Amministrazione ricorrente per provvedervi.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per gli adempimenti di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021