Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36560 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. est. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 14923/2015, proposto da:

G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Tucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Stefano Bassi, in Roma, Via Crescenzio, n. 82, giusta procura in calce al ricorso.

– Ricorrente –

contro

Agenzia dell’Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

Avverso la sentenza n. 6681/14 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (di seguito, CTR), depositata in data 15/12/2014, non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 14 maggio 2021.

RITENUTO

che:

Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia respinse l’appello del contribuente, G.G., ed accolse l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avverso più avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con il quale l’Ufficio aveva determinato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

Avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

In data 6 aprile 2021, la difesa del ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso in cassazione effettuata dal G.G., in data 15 marzo 2021, sul presupposto dell’avvenuta definizione agevolata della lite, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 e la relativa notifica, a mezzo “pec”, all’avvocatura erariale (v. “pec” allegata all’atto di rinuncia accettata dall’Avvocatura delle Stato in data 22/03/2021).

CONSIDERATO

che:

La rinuncia al ricorso effettuata dal ricorrente, G.G., debitamente notificata all’Avvocatura erariale, determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. per intervenuta definizione della lite D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. in L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Le spese di giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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