LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8262 /2012 R.G. proposto da:
S.a.S. Italsali di M.G.L. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, M.G.L., D.V.G., questi ultimi nella qualità di soci, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Pace, con studio in Milano, corso di Porta Romana presso il quale si domiciliano;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglìa, n. 39/25/11, depositata il 2 febbraio 2011, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.
RILEVATO
CHE:
– nel corso di una verifica fiscale compiuta nei confronti della Italsali di M.G. snc, poi trasformata in S.a.S., e alla conseguente emersione di maggior imponibile in base alla ricostruzione del costo del venduto, l’agenzia delle entrate rideterminava il reddito della società e, per trasparenza, quello di partecipazione dei due soci, in relazione all’anno d’imposta 1999;
– ne scaturirono avvisi di accertamento e cartelle che furono oggetto di impugnazione da parte della società e dei soci, ma non del curatore essendo la società nelle more fallita;
– tutti i giudizi furono dichiarati estinti per condono;
– in base alla stessa verifica l’agenzia recuperò maggiore materia imponibile ai fini dell’Irap e dell’Iva e notificò il conseguente accertamento alla società, ai soci e al curatore dei fallimenti;
– anche in questo caso impugnarono solo l’soci, sicché l’agenzia iscrisse a ruolo, quanto la società e al socio accomandatario, gli importi dovuti per assenza di impugnazione dell’unico legittimato, cioè del curatore; nei confronti della socia accomandante l’iscrizione dell’intero importo avvenne a titolo di iscrizione straordinaria per pericolo della riscossione;
– le impugnazioni furono dichiarate inammissibili dalla CTP di Foggia e la sentenza fu confermata dalla CTR;
– i contribuenti, società e soci, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, e illustrato con memoria; l’agenzia si è costituita con controricorso;
– con memoria del 27 dicembre 2019, la socia Giovina D.V. ha dichiarato di avere presentato domanda di definizione dei carichi pendenti ai sensi della L. n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185 assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio relativo alla cartella oggetto della controversia e ha versato la somma quantificata dall’agenzia delle entrate a definizione del debito tributario;
– l’Avvocatura dello Stato in data 7 gennaio 2021 ha fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando la nota dell’agenzia delle entrate con cui si comunica che la definizione agevolata della cartella “spiega effetti nei confronti di tutti i coobbligati presenti sul ruolo e parte del giudizio”;
– alla luce della documentazione prodotta deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio. Per giurisprudenza di questa Corte il pagamento a seguito di definizione agevolata comprende le spese processuali, atteso che, per espressa previsione di legge, “Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13; conf. art. 46, comma 3, proc. trib.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021