Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36573 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13979/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

I.G. ed Equitalia Nord S.p.A., in persona del l.r.p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 866/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 2 febbraio 2015, depositata in data 10 marzo 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso I.G. ed Equitalia Nord S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 866/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 2 febbraio 2015, depositata in data 10 marzo 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di cinque atti di pignoramento di crediti presso terzi, in conseguenza del mancato pagamento di cartelle esattoriali;

con la sentenza impugnata la C.t.r. ha ritenuto che i primi giudici avevano errato nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, omettendo di rilevare il giudicato esterno relativo all’annullamento di una delle cartelle cui si riferivano gli atti di pignoramento;

in particolare, la C.t.r. rilevava che una delle cartelle risultava già impugnata presso la C.t.p. di Varese, che aveva deciso il ricorso in maniera favorevole al contribuente, e che l’Ufficio non aveva dimostrato di aver proposto impugnazione avverso tale decisione;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 16 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rubricato “oggetto della giurisdizione tributaria”, dopo aver chiarito l’ambito di operatività della giurisdizione del giudice tributario, nel secondo capoverso del comma 1 recita testualmente che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento”;

secondo la ricorrente la citata norma di legge prevede che, quando si tratti di controversia in materia tributaria, la giurisdizione si presenta nettamente divisa tra il giudice tributario, al quale spettano le controversie riguardanti il titolo della riscossione (cioè il diritto dell’Amministrazione a riscuotere il tributo), ed il giudice ordinario, al quale sono devolute, nella forma delle opposizioni regolate dagli artt. 615,617 e 619 c.p.c., le controversie riguardanti gli atti propriamente esecutivi (come il pignoramento, la conversione del pignoramento, la fissazione della vendita, la distribuzione ecc.);

inoltre, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, in materia di esecuzione forzata tributaria, consente la proposizione dinanzi al giudice ordinario dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. solo per questioni concernenti la pignorabilità dei beni, ed agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sempreché la controversia non sia relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;

ritiene la ricorrente che, dal quadro normativo delineato, derivi che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento;

sarebbero, quindi, di cognizione del giudice ordinario quelle contestazioni sollevate in ordine alla legittimità dell’esecuzione forzata, sia che riguardino la spettanza ovvero l’ammontare del tributo, sia che riguardino solo la regolarità formale della procedura coattiva di riscossione del tributo;

la ricorrente sostiene che nel caso in esame sarebbe pacifico che gli atti prodromici a quelli avversati (i pignoramenti) siano stati correttamente notificati a controparte e che, pertanto, vi sarebbe la giurisdizione del giudice ordinario per l’impugnazione dei pignoramenti dei crediti presso terzi;

infine, secondo la ricorrente, con la propria decisione, la Commissione avrebbe violato anche il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, laddove ha ritenuto – richiamando pregressa giurisprudenza di legittimità – che tale disposizione, letta in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, non potesse ritenersi limitativa della giurisdizione tributaria;

il motivo è fondato e va accolto nei sensi che seguono;

come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020);

i principi enunciati nella citata ordinanza delle Sezioni Unire di questa Corte fanno seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. a), come sostituito dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., ha affermato che “il riparto di giurisdizione, quanto agli atti della riscossione coattiva, tra il giudice tributario e il giudice (ordinario) dell’esecuzione è dato, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2, dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successiva intimazione ad adempiere. In tale contesto, l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, disciplinata dalla norma censurata, non prevede una generale ammissibilità. (…) Se, in particolare, non c’e’ alcun vuoto di tutela nel caso di opposizione riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, sotto la giurisdizione del giudice tributario, diverso è il caso in cui tale giurisdizione non sia affatto configurabile e non venga in rilevo perché si è a valle di quest’ultima”;

pertanto, la C.t.r., nel caso di specie, nell’affermare la propria giurisdizione, non poteva prescindere dall’esaminare l’avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento, affermata dalla C.t.p. ed oggetto di contestazione nei motivi di appello del contribuente, secondo quanto riportato dalla stessa C.t.r. in sentenza, né la sussistenza di fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che il contribuente assumeva verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;

invece, la C.t.r. ha fondato la propria decisione senza affrontare i motivi relativi alla validità della notifica delle cartelle di pagamento, ma rilevando unicamente la sussistenza del giudicato esterno favorevole al contribuente ed il sopravvenuto annullamento di una delle cartelle esattoriali;

orbene, alla luce dei principi enunciati, proprio l’eccezione sul giudicato esterno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il giudicato esterno costituisce un fatto incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivo all’epoca della notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (cfr. Cass. Sez. U., Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, citata);

tuttavia, nel caso di specie, la C.t.r., senza esaminare distintamente i diversi motivi di impugnazione dei pignoramenti, fondati su tre distinte cartelle esattoriali, solo una delle quali annullata con sentenza definitiva della Commissione tributaria provinciale, ha ritenuto di accogliere integralmente il ricorso del contribuente, argomentando unicamente sull’esistenza del giudicato favorevole al contribuente, ritenendo implicitamente la propria giurisdizione su tutti i motivi di ricorso, per altro omettendo ogni ulteriore motivazione;

dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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