Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36578 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9832/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.M. Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Galleri Giovanni Paolo e Mazzola Stefano, con domicilio eletto presso il loro studio in Sassari, via Attilio Deffenu n. 3, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna sez. staccata di Sassari n. 107/08/15, depositata in data 16 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Sassari, aveva annullato l’atto di contestazione di sanzioni per l’indebito rimborso Iva per l’anno 2003 in relazione ai costi per la realizzazione di lavori per la costruzione di un albergo, capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali, per l’insussistenza del requisito dell’ammortizzabilità.

La contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.

La procedura deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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