LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26280/2015 R.G. proposto da:
M.P., in proprio e quale esercente la potestà sul minore B.M.M., e B.A., rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Allegro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Mereu, sito in Roma, via G.G. Belli, 27;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Lombardia, n. 1164/2015, depositata il 25 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– M.P., in proprio e quale esercente la potestà sul minore B.M.M., e B.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 25 marzo 2015, che, in accoglimento solo parziale del loro appello, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Intesa Lavoro soc. coop. a r.l. e di B.G., loro dante causa, quale amministratore di fatto di tale società, mentre ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi unicamente nei confronti del predetto B.G.;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con i primi due atti impositivi erano state rettificate le dichiarazioni rese dalla società per gli anni 2006 e 2007 a seguito del disconoscimento della deduzione di costi e della detrazione della relativa i.v.a. relativamente ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, recuperate le maggiori imposte non versate e irrogate le relative sanzioni;
– con gli altri due atti impositivi, invece, l’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti nei confronti della Intesa Lavoro soc. coop. a r.l. e sul fondamento della ristretta base sociale di tale ente, aveva contestato al sig. B.G., ritenuto dominus dello stesso, la percezione di utili extrabilancio, rappresentati dalle maggiori imposte non versate dalla società;
– con riferimento solo a tali ultimi atti impositivi il giudice di appello ha ritenuto corretta la ripresa erariale sul fondamento dell’accertamento della ristretta base sociale e della gestione della società da parte del sig. B.G., accompagnata dalla constatazione che questi sia stato l’unico a trarre beneficio della contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;
– ha, altresì, ritenuto che, come contestato dall’Ufficio, il debito erariale dei ricorrenti, quali eredi del sig. B.G., fosse avvinto dal vincolo della solidarietà e andasse quantificato previa applicazione delle aliquote relative agli imponibili accertati in capo a quest’ultimo;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva;
– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso i contribuenti denunciano la violazione dell’art. 581 c.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il debito erariale gravasse su tutti i condebitori in via solidale e andasse quantificato previa applicazione delle aliquote relative agli imponibili accertati nei confronti del loro dante causa;
– il motivo è infondato;
– il principio per cui in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari trova applicazione la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie, non opera in presenza di norma speciali che vi deroghino, quali il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, dettata con riferimento al pagamento delle imposte sui redditi, secondo cui i coeredi sono responsabili solidalmente per i debiti del de cuius derivanti dal mancato pagamento delle imposte sui redditi (cfr. Cass. 22 ottobre 2014, n. 22426);
– pertanto, poiché i recuperi in contestazione – ossia, quelli elevati nei confronti del sig. B.G. – attengono unicamente al mancato versamento di redditi di capitale, risultano ricorrere gli estremi di tale fattispecie, per cui correttamente la decisione di appello ha accertato la sussistenza del vincolo di solidarietà invocato dall’Ufficio;
– del pari infondata è la censura in ordine all’erronea applicazione delle aliquote progressive, in quanto la percezione dell’utile extrabilancio in capo al de cuius ha concorso a formare la base imponibile delle imposte accertato nei suoi confronti sulla quale vanno applicate le aliquote progressive, con la conseguenza che le maggiori imposte da questi dovute e non versate costituiscono l’oggetto dell’obbligazione tributaria nella quale sono subentrati gli odierni ricorrenti a seguito dell’accettazione dell’eredità;
– con il secondo motivo i contribuenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza della Commissione regionale ha ritenuto che la Intesa Lavoro soc. coop. a r.l. fosse caratterizzata da una ristretta base sociale, evidenziando che i soci erano stati in media quattrodici e che il consiglio di amministrazione era formato, oltre che dal sig. B.G., da altre tre persone;
– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha accertato che tale numero corrisponde ai dipendenti della società e non già ai componenti la compagine sociale; – una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– del pari inammissibile si presenta la censura laddove debba essere qualificata quale violazione di legge, in quanto muove da un presupposto fattuale, relativo alla presenza media di quattordici soci, che è smentita espressamente nella sentenza;
– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese processuali in assenza di valide attività difensiva della parte vittoriosa.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021