LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 28023 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
N.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 197, presso lo studio degli Avv.ti Mauro e Alberto Mezzetti, dai quali è rappresentata e difesa;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 22 aprile 2013, n. 220/01/13;
sentita la relazione svolta dal Cons. Salvatore Leuzzi nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021, e in riconvocazione, del 23 giugno 2021.
FATTI DI CAUSA
Con una cartella di pagamento notificata il *****, Equitalia Gerit s.p.a. intimava a N.S. il pagamento di somme a titolo Iva, Irap e addizionale Irpef, avuto riguardo ad un avviso di accertamento, che la contribuente assume di non aver mai ricevuto. Segnatamente, l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato in data imprecisata a mezzo di un Ufficio Postale del pari non identificato, con immissione presso una inesistente casella postale, infine depositato presso un ufficio non identificato. Nell’avviso di ricevimento della raccomandata a/r non risulta, peraltro, l’indicazione dell’indirizzo e del numero civico, ma solo del comune di Toffia. Sarebbe, inoltre, stata omessa l’affissione doverosa dell’avviso alla porta di ingresso dell’abitazione La CTP annullava la cartella in seguito ad impugnazione della contribuente.
La CTR accoglieva l’appello erariale.
Il ricorso della contribuente è affidato a due motivi.
L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione eventuale all’udienza di discussione.
In esito all’adunanza camerale del 10 febbraio 2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, in virtù dell’ordinanza interlocutoria emessa da Cass., Sez. Trib., 08 ottobre 2020, n. 21714, così declinata: “Sussistendo contrasto in proposito, deve essere rimessa all’esame delle Sezioni Unite la questione (di massima di particolare importanza) se, in tema di notificazione a mezzo posta, qualora l’operatore postale non possa recapitare l’atto – nel qual caso la notifica si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con a.r. contenente avviso della tentata notifica e comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) del piego presso il punto di deposito -, la prova del perfezionamento del procedimento notifica torio debba essere data a mezzo dell’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della suddetta raccomandata oppure sia sufficiente la prova della spedizione della medesima”.
Il Collegio, riconvocatosi nell’adunanza camerale del 23 giugno 2021, ha deciso la causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la nullità della notifica per violazione della L. n. 890 del 1982, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR trascurato di considerare che: l’avviso di ricevimento è stato notificato in data imprecisata, a mezzo di un Ufficio postale neppure identificato e non è “firmato dalla destinataria”; l’avviso è stato immesso in cassetta postale inesistente; la successiva raccomandata del *****, con cui l’Ufficio avrebbe portato a conoscenza della contribuente l’avvenuto deposito dell’atto presso le poste non è mai pervenuta a conoscenza della contribuente non essendo stato affisso avvertimento alla porta d’ingresso dell’abitazione circa l’effettuazione della notifica e non essendone stato prodotto l’avviso di ricevimento.
Con il secondo motivo si contesta l’omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR reso una motivazione “assurda e insufficiente” in ordine alle formalità notificatorie invocate e disattese.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo.
La censura ripropone la nota problematica relativa alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio con riferimento alla c.d. raccomandata informativa (CAD).
Nella specie, a fronte della mancata consegna dell’avviso di accertamento al destinatario, non è stato documentato l’invio al contribuente della c.d. C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito).
Va dato seguito, pertanto, all’avviso recentemente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, a tenore del quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. Un., n. 10012 del 2021).
All’accoglimento delle censure consegue la cassazione della sentenza d’appello. Non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e l’annullamento dell’avviso di accertamento.
Appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza d’appello; decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e annulla l’avviso di accertamento. Spese dell’intero giudizio compensate Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021