Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36601 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17730-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.E., R.G., in proprio e quali soci e legale rappresentante pro tempore il primo della “Ditta R. di G.

ed E. snc”, oggi ” R. srl”, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato GIULIA NICOLAIS, rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIO CECCHELLA;

– controricorrenti –

e contro

R. DI GA. & E. DITTA SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/2016 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

RILEVATO

che:

1. La società Ditta R. di Ga. ed E. S.n.c. esercente l’attività di locazione di beni immobili propri e sublocazioni presentava, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, istanza per la disapplicazione della normativa antielusiva relativa alle società di comodo. Detta Società motivava la richiesta facendo riferimento ai costi straordinari sostenuti nel 2006 ed evidenziava come i canoni di locazione percepiti rappresentassero in sostanza una partita di giro poiché relativi a contratti stipulati con soggetti riconducigli allo stesso gruppo societario. L’Ufficio rigettava l’istanza affermando che le ragioni esposte rappresentavano, non le situazioni oggettive per le quali poteva essere accolta, ma, invece, precise scelte aziendali. Sulla base di detto rigetto, venivano notificati gli avvisi di accertamento, per l’anno 2006, nei confronti della Società con cui veniva rideterminato il reddito dichiarato ed accertato con quello corrispondente al minimo presunto da parte del Legislatore e nei confronti dei soci R.E. e R.G. per il reddito di partecipazione.

2. Gli atti impositivi venivano impugnati, con i medesimi motivi della richiesta già rigettata, dalla Società e dai soci R.E. e R.G. alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto la quale, con tre diverse sentenze, li rigettava, aderendo alla tesi dell’Ufficio, secondo la quale la situazione prospettata configurava una delle situazioni tipiche previste dalla normativa antielusione.

3. Veniva quindi proposto appello, sul rilievo che la Società fosse operativa, alla Commissione tributaria regionale della Toscana la quale, riuniti i gravami, li accoglieva asserendo che poteva escludersi il carattere di comodo della società creata con la funzione di gestire gli immobili del gruppo, dati in locazione ad altre ditte riconducibili ai medesimi soci – sia pure con diversa base societaria – per lo svolgimento di attività commerciali omogenee, senza che fosse stato dimostrato l’uso personale da parte dei soci, quale frutto di una libera scelta imprenditoriale.

Ricorre l’Agenzia delle entrate con due motivi.

La Società Ditta R. di Ga. ed E. S.n.c. ed i soci R.E. e R.G. hanno presentato difese.

4. Prima dell’udienza è stata presentata dai soci R.E. e R.G. richiesta di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, e, successivamente, istanza congiunta con l’Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell’accoglimento della definizione agevolata, con pagamento della prima rata, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

CONSIDERATO

che:

5. I soci R.E. e R.G. hanno richiesto la definizione agevolata della controversia pendente e la sospensione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quietanza di versamento delle somme richieste in unica rata; l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l’estinzione del giudizio attestando la regolarità del procedimento di definizione agevolata; sussistono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 13, comma 1, ult. prop., cit.). Stante la solidarietà dell’obbligazione tra soci e Società gli effetti si estendono anche a questa ultima.

Da quanto esposto, quindi, consegue l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, spese compensate.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per R.E. e R.G., nonché per la Ditta R. di Ga. ed E. S.n.c, con compensazione delle spese di causa.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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