Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36605 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M. Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 3846 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Rima s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Beniamino Ricci, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv.to Lucio Modesto Maria Rossi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to Angelo Petrone, in Roma, Via E.Q. Visconti n. 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 188/39/2012, depositata in data 13 giugno 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 188/39/2012, depositata in data 13 giugno 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di RIMA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 123/40/2010 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** con il quale l’Ufficio di Napoli 3 aveva contestato a quest’ultima, esercente attività di “Concessionaria motocicli”, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), per l’anno 2004, maggiore reddito di impresa, recuperando a tassazione ai fini Ires, Irap e Iva, ricavi non dichiarati e disconoscendo costi ritenuti “non di competenza” o “non inerenti”;

– in punto di diritto la CTR ha osservato che: 1) quanto ai recuperi a tassazione con riferimento alle vendite di moto usate, la contestazione dell’Ufficio era attendibile essendo risultata la vendita sottocosto di non un unico esemplare ma di alcune moto; 2) quanto alla manodopera utilizzata in officina, l’Ufficio aveva correttamente applicato la tariffa giornaliera di Euro 12,50 al monte ore ricavato dal registro delle presenze delle sole unità destinate all’officina abbattuto del 20% in considerazione dei tempi morti degli interventi, e non già del 40% come preteso dalla società, non consentendo i principi di minima organizzazione e di economicità della gestione aziendale che quasi la metà del tempo degli interventi in officina costituisse “tempo morto” cioè produttivo di soli costi, quelli dei dipendenti; 3) quanto ai ricavi afferenti le vendite per il settore “ricambi”, l’Ufficio aveva applicato la percentuale di ricarico del 47,93% – stabilita di concerto con il rappresentante della società per tenere conto delle continue variazioni del listino di vendita – ridotta del 20% pari allo sconto medio praticato sulle vendite dei ricambi agli operatori commerciali; 4) da tali elementi documentali e da quelli rinvenienti dall’esame dei bilanci e delle dichiarazioni presentate dalla società non poteva che confermarsi l’accertamento operato, avuto riguardo alla valutazione di antieconomicità della gestione aziendale espressa chiaramente dalla tabella di confronto dei dati civilistici e fiscali di alcuni periodi di imposta; 5) dovevano ritenersi assorbiti gli altri motivi di appello dell’Agenzia da quello preminente della fondatezza dell’accertamento in questione;

– avverso la sentenza della CTR, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– la causa, all’udienza camerale del 13 dicembre 2019 veniva, con ordinanza, rinviata a nuovo ruolo, assegnando termine alle parti per controdedurre in merito alla dedotta adesione della contribuente alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016; parte ricorrente ha depositato memoria con richiesta di estinzione del giudizio, allegandovi comunicazione di definizione agevolata ex art. 193 del 2016 rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo della sentenza impugnata, per avere la CTR ritenuto legittimi i recuperi a tassazione effettuati con riferimento alle vendite di moto usate, senza argomentare in ordine alle prospettate- in sede di ricorso originario e di controdeduzioni in appello- “marginalità del commercio di moto usate” e “necessità di considerare il risultato complessivo della gestione aziendale che (aveva) ad oggetto principale la cessione dei motocicli nuovi”;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo, per avere la CTR, in ordine all’accertamento di maggiori ricavi per prestazioni di officina, ritenuto legittimo l’abbattimento operato dall’Ufficio del monte ore, ricavato dal registro delle presenze delle unità destinate all’officina, del 20%, ancorché lo stesso Ufficio nell’atto di appello avesse ritenuto “legittima” la percentuale dei tempi morti indicata dalla società del 35-40%;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo, per avere la CTR, quanto ai maggiori ricavi da vendita di ricambi, ritenuto legittima l’applicazione da parte dell’Ufficio della percentuale di ricarico del 47,93%, stabilita di concerto con il rappresentante della società, anche se tale circostanza era stata contestata dalla contribuente, già in sede di ricorso introduttivo, avendo i verbalizzanti proceduto all’analisi unicamente di alcuni prodotti campioni senza tenere conto della diversità qualitativa e quantitativa dei beni venduti;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla legittimità del recupero dei costi “non di competenza” o “non inerenti”;

– -con il quinto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per non avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia ancorché quest’ultima – come eccepito dalla contribuente in sede di controdeduzioni all’appello – a fronte di due autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado – attinenti alla mancanza di un adeguato supporto probatorio e alla “gracilità delle motivazioni dell’accertamento” – avesse aggredito solo la prima delle due rationes, con conseguente inammissibilità del gravame per difetto di interesse in quanto l’accoglimento del motivo di ricorso non avrebbe potuto incidere sulla ratio decidendi non censurata;

– con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, per avere la CTR ritenuto legittimo l’accertamento basato sul rilievo della antieconomicità della gestione aziendale della contribuente senza spiegare le ragioni di tale asserita antieconomicità, limitandosi a richiamare sul punto una tabella che, lungi dall’evidenziare perdite o utili insufficienti, denotava il buon andamento economico dell’azienda e senza argomentare in ordine alla documentazione prodotta dalla contribuente a sostegno della infondatezza della valutazione di antieconomicità espressa in rettifica (evidenziante indicatori di bilancio estremamente rappresentativi, quali ROI e ROE, particolarmente soddisfacenti);

– la società contribuente ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere stante l’adesione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, allegandovi comunicazione dell’Agenzia delle entrate confermativa dell’avvenuta definizione agevolata in relazione all’avviso di accertamento ***** e alla conseguente cartella di pagamento, avendo la società contribuente provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083);

– va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;

– in considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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