LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25301/2019 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARIO PASQUALINO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1458/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
CONSIDERATO IN FATTO
B.I. – cittadino della Costa d’Avorio – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Palermo ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.
Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese perché, denunziato da sua creditrice per la mancata restituzione di un prestito di sensibile entità, fu maltrattato dalla Polizia e temeva di essere nuovamente sottoposto a detto trattamento violento.
Il Tribunale panormita ebbe a rigettare la domanda del richiedente in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale.
Il B. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Palermo, che respinse l’impugnazione, ponendo in rilievo la non credibilità del suo narrato circa le ragioni dell’espatrio e, comunque, l’assenza di persecuzione tutelabile D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7; l’assenza nelle città della Costa d’Avorio di una situazione sociopolitica caratterizzata da violenza diffusa, siccome dato desumere dalle fonti all’uopo utilizzate.
Quanto alla domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte panormita rilevava che non erano concorrenti condizioni di vulnerabilità e nemmeno versati in atto dati fattuali lumeggianti integrazione sociale in Italia.
Il B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte siciliana articolato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente votato, s’e’ costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal B. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione delle seguenti norme di diritto: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 3 Cedu, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., ed art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost., oltre a vizio di motivazione.
Il ricorrente sottolinea come la Corte panormita non ebbe a valutare, in relazione al suo articolato e credibile narrato, la situazione assai critica delle carceri in Costa d’Avorio – siccome lumeggiato dai rapporti di Enti internazionali indicati nel ricorso -.
Inoltre il B. lamenta che sia la Corte territoriale che, prima, il Tribunale panormiti ebbero erroneamente a ritenere non credibile il suo narrato, benché articolato e coerente nonché supportato dalle risultanze dei rapporti internazionali, senza attivare il loro potere istruttorio officioso per valutare la sua credibilità.
La censura appare inammissibile posto che non si confronta con la puntuale motivazione presente al riguardo nella sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a formulare apodittica contestazione circa la valutazione afferente la credibilità del suo narrato reso a giustificazione dell’espatrio.
Difatti il Collegio panormita – richiamando sul punto anche la motivazione del Tribunale – ha evidenziato puntualmente le ragioni fondanti la non credibilità del narrato reso dal B. – in ispecie la rilevante entità del prestito fatto a persona in precarie condizioni economiche che inoltre s’impegna a restituire lo stesso in rate di entità sproporzionata alla sua capacità economica – ed in forza della non credibilità ha ritenuto non concorrente il pericolo di grave danno D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).
Di conseguenza i Giudici di secondo grado hanno reputato irrilevante le condizioni di detenzione nelle carceri ivoriane, ritenendo che il richiedente asilo non era in effetti esposto al pericolo di incarcerazione in dipendenza dei fatti riferiti nel suo racconto.
Tutto l’argomento critico sviluppato dal B. si fonda invece sull’affermazione della credibilità del suo racconto senza alcun confronto con la puntuale motivazione del Collegio siciliano al riguardo, sicché anche l’invocata cooperazione istruttoria rimane irrilevante siccome insegna questa Corte – Cass. sez. 1 n. 10284/20.
Con il secondo motivo di ricorso il B. rileva nullità della sentenza per omessa pronuncia, nonché violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c. in quanto il Collegio panormita ebbe a pronunziare su domanda diversa da quella formulata, poiché fondata su fatto costitutivo differente da quello da lui allegato.
Anche detta censura appare generica posto che l’argomento critico svolto si compendia nell’astratta denunzia che la Corte panormita avrebbe errato nell’apprezzare il fatto storico alla base della sua domanda di protezione, poiché fondata in effetti sulla contestazione dell’apprezzamento reso da parte dei Giudici di merito circa la veridicità del suo narrato.
L’argomentazione critica oltre alle censure astratte in punto valutazione della credibilità non evidenzia in concreto su quale diversa domanda il Collegio panormita ebbe a pronunziare, posto che la Corte territoriale ha giudicato sulla scorta delle dichiarazioni rese ed allegazioni fatte dal B. nel procedimento, amministrativo prima, e giudiziale poi.
Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente rileva l’erronea applicazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 6 Dir. UE 115/08, artt. 113,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 10Cost., comma 3 e art. 32 Cost..
L’argomentazione critica si fonda sulla circostanza che la Corte panormita non ha considerato che il richiedente asilo è persona vulnerabile e che la sua condizione di vita in Italia è migliore rispetto a quella goduta nel suo Paese, così omettendo di procedere alla prescritta comparazione.
La censura risulta inammissibile poiché non si confronta con la motivazione pur esposta dalla Corte territoriale a sostegno della sua statuizione di rigetto anche della domanda correlata alla protezione umanitaria.
Difatti nella sentenza impugnata viene puntualmente dato atto che il B. non ha fornito elementi utili a lumeggiare sua condizione di vulnerabilità sia soggettiva – una volta esclusa la credibilità del suo racconto – né oggettiva. Inoltre la Corte panormita ha precisato che non assumevano rilevanza le vicissitudini patite durante il suo soggiorno in Libia poiché doveva esser rimpatriato verso la Costa d’Avorio in assenza di ragione alcuna che ne indicasse un radicamento in Libia ed, infine, ha precisato che nemmeno si poteva proceder alla comparazione in difetto di dati fattuali utili a lumeggiare un suo radicamento sociale.
A fronte di detta esaustiva e puntuale motivazione, il ricorrente si limita ad asserire di essere vulnerabile, senza specificatamente anche censurare l’opposta valutazione operata della Corte panormita, e lamentare la mancata effettuazione della comparazione senza indicare quali elementi utili ebbe a versare in causa al riguardo, che la Corte territoriale non ha valutati.
Evidente appare come il ricorrente non ha svolto argomentazione critica che operi confronto con la motivazione illustrata nella sentenza impugnata, sicché consegue l’inammissibilità per genericità anche di detto ultimo motivo d’impugnazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita poiché il controricorso non presente i connotati tipici di detto atto processuale.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021
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