LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26750/2019 proposto da:
C.D., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONINO NOVELLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;
– intimato –
vverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
C.D. – cittadino della Nigeria – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Catania avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poiché, morto il padre, uno zio, anche medico tradizionale del villaggio, tentò di violentare sua madre che denunziò l’accaduto agli anziani, ma poco dopo si sentì male per un sortilegio e morì.
Anche egli ebbe a patire strani dolori allo stomaco ed abbandonò il villaggio recandosi a ***** per cercare lavoro, ma non trovatolo si recò in Libia dove per un certo tempo fu sequestrato fino a che non riuscì a raggiungere l’Italia.
Il Tribunale etneo ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile e, comunque, non lumeggiante persecuzione tutelabile ovvero pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio; ritenne non sussistente, nella zona della Nigeria di sua provenienza, una situazione sociopolitica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti condizione di vulnerabilità ed apprezzabile integrazione ai fini della protezione umanitaria.
Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale etneo articolato su due motivi.
Il Ministero degli Interni, benché ritualmente evocato, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dal C. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.
Con la prima ragione di doglianza il ricorrente – nell’esposizione dei fatti di causa il suo nome è indicato siccome K.O. – lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poiché il Tribunale ha errato nel ritenere che la zona della Nigeria, in cui viveva, non evidenzia una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa, poiché ciò, invece, desumibile e da rapporti Amnesty 2018 e 2017 e dai suggerimenti resi ai viaggiatori dal sito ***** curato dal Ministero degli esteri.
Detta censura risulta inammissibile posto che si limita a sottoporre a questa Suprema Corte una opzione interpretativa, fondata sui medesimi dati fattuali utilizzati dal Tribunale, della situazione socio-politica della Nigeria, così sollecitando un’inammissibile apprezzamento di fatto.
Invero il Collegio etneo ha puntualmente esaminato la situazione interna della Nigeria, con specifico riferimento alla zona di provenienza del C., utilizzando informazioni desunte da rapporti, redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali all’uopo preposte, e concluso che la stessa non era connotata da violenza diffusa nell’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.
L’argomento critico svolto nel ricorso si compendia nella ritrascrizione di passi del solo rapporto Amnesty 2017 – il medesimo utilizzato dal Tribunale – ed informazioni fornite dal sito ***** per evidenziare l’esistenza di episodi di terrorismo anche in zone della Nigeria diverse da quelle sita al Nord-est – zona tradizionale d’azione di ***** -, nonché episodi di criminalità comune contro gli stranieri, specie per sequestro a scopo d’estorsione, ossia esattamente le medesime criticità sottolineate dal Tribunale nella sua argomentazione.
Consegue la conclusione che la censura si compendia meramente nel diverso apprezzamento dei dati di fatto utilizzati dal primo Giudice per giungere alla sua statuizione, come dianzi segnalato.
Con il secondo mezzo d’impugnazione il C. lamenta violazione delle norme ex att. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poiché il Collegio etneo ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione umanitaria senza apprezzare gli elementi fattuali da lui versati in atti al riguardo.
Osserva il C. come la condizione di vulnerabilità ben può essere desunta dai medesimi fatti posti alla base delle domande – rigettate – afferenti le altre forme di protezione ed inoltre come non poteva essere omessa la valutazione delle traversie da lui patite in Libia, con i traumi conseguenti, posto che detto Paese versa in situazione di guerra civile come attestato dai rapporti resi da Amnesty International.
La censura mossa risulta inammissibile posto che il ricorrente in parte non si confronta in effetti con la puntuale motivazione in punto carenza di condizioni di vulnerabilità esposta dal Collegio etneo ed in parte lumeggia argomento nuovo. Difatti il Tribunale ha dato atto che il richiedente asilo ebbe a riferire del suo passaggio in Libia, dove rimase segregato per qualche tempo sino a che un connazionale non lo aiutò pagando il suo passaggio verso l’Italia, ma nulla ha poi ulteriormente argomentato al riguardo.
Il C. lamenta detta omissione ma non precisa quali specifici traumi psico somatici, ancora attuali, ebbe a riportare da detta sua avventura libica e soprattutto come e se li portò all’attenzione del Collegio di prime cure, posto che, risultando pacificamente la Libia mero Paese di transito, la sua situazione sociopolitica non assume nel presente procedimento rilievo alcuno, dovendo il ricorrente esser rimpatriato verso la Nigeria e, non già, la Libia – Cass. sez. 1 n. 23604/17, Cass. sez. 1 n. 13096/19 -.
Con relazione alla sua condizione di vulnerabilità, il Collegio etneo ha precisato come non ne sia concorrente alcuna in ragione del suo narrato, della situazione socio-politiche esistente nella zona di sua residenza in Nigeria e dell’assenza di dati fattuali afferenti il suo stato di salute.
Quindi il Tribunale ha proceduto a puntuale esame circa l’esistenza di condizioni di vulnerabilità a prescindere dal rigetto delle altre forme di protezione, positivamente escludendone la concorrenza sulla scorta di puntuale motivazione. Consegue che la critica elevata nel ricorso prescinde dal confronto con detta puntuale motivazione e l’inammissibilità della censura portata.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché rimasta intimata. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021