Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3661 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8504/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

F.P., G.M., GI.LU., L.L., N.R., O.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 252/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2014 R.G.N. 1044/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 4 aprile 2014, la Corte di Appello di Bari ha riformato la sentenza di primo grado per il capo relativo agli attuali intimati, riconoscendo il diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2004 in riferimento alla qualifica di operai agricoli qualificati posseduta dai lavoratori ora intimati;

2. per la Corte di merito l’INPS non aveva contestato le domande sotto alcun profilo e, in particolare, nulla aveva dedotto, costituendosi in primo grado, in ordine allo svolgimento delle mansioni di operaio qualificato dedotto dai lavoratori dovendo tale circostanza ritenersi provata per il principio di non contestazione;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115,116,414,416 c.p.c., si duole che la Corte abbia ritenuto provato lo svolgimento dell’asserita qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune in difetto di allegazione dello svolgimento di mansioni di operaio qualificato la cui genericità non rendeva necessari la specifica e tempestiva contestazione da parte dell’Istituto, così risultando erronea l’applicazione del principio di non contestazione con l’esito di un’inammissibile inversione dell’onere della prova in ordine alla qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune presa in considerazione dall’INPS sulla base della documentazione fornita dal datore di lavoro (dichiarazioni trimestrali DMAG UNICO);

4. gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

5. il ricorso è da accogliere;

6. come è stato già precisato da questa Corte in numerose decisioni, la preclusione di cui all’art. 416 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, qual è anche la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro nel giudizio avente ad oggetto il diritto ad una prestazione previdenziale derivante da tale rapporto (cfr. Cass., Sez. Un. 1133 del 2000); la mancata contestazione o la contestazione generica possono assumere rilevanza solo se sono specifiche le allegazioni dell’attore (v., per tutte, Cass. Sez. Un., n. 11353 del 2004), e comunque non quando queste riguardino, come nella specie, espressioni qualificatorie o definitorie (v., fra le altre, Cass. n. 10111 del 2006; Cass. n. 19139 del 2011) o circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108 del 2007);

7. la sentenza impugnata che, in rifermento alle espressioni qualificatorie controverse, non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione va cassata e, per essere necessario un nuovo accertamento, la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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