Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36616 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19496/2019 proposto da:

N.A., rappresentato e difeso dall’avv. PAOLO TACCHI VENTURI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Trieste rigettava il gravame proposto da N.A. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione N.A., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente occorre evidenziare che la procura allegata al ricorso in Cassazione non soddisfa i requisiti formali previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nell’interpretazione che di detta disposizione è stata, da ultimo, fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte. Tale norma richiede infatti, ai fini della validità del mandato speciale conferito al difensore per la proposizione del ricorso in sede di legittimità, che l’espressa certificazione, da parte del predetto difensore, anche solo con unica sottoscrizione, sia l’autenticità della firma del ricorrente, che la data del conferimento della procura, che per legge dev’essere successiva a quella della comunicazione del decreto impugnato (Cass. Sez. U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, non massimata).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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