LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21987/2019 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO CAMPANELLA n. 21, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO MAZZEO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALOMONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il gravame proposto da S.K. avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.K., affidandosi a sei motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente occorre evidenziare che il ricorso era stato chiamato all’adunanza camerale del 23.7.2020, all’esito della quale era stato rinviato a nuovo ruolo con ordine a carico di parte ricorrente di provvedere alla notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria.
L’adempimento non risulta eseguito, come da attestazione della cancelleria in data 14.1.2021. Dal che consegue l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021