Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36625 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21446/2019 proposto da:

E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame proposto da E.N. avverso l’ordinanza del 24.1.2017 con la quale il Tribunale di Palermo aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.N., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi proposti dal ricorrente, va evidenziato che il ricorso non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa, né con riferimento alla vicenda processuale, né con riguardo al racconto personale che egli aveva fornito alla Commissione territoriale e nel corso del giudizio di merito. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279; cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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