Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3665 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3317/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato IURI CHIRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 24/07/2014 R.G.N. 1010/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 24.7.2014, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare ad R.A. la somma di Euro 414,31 a titolo di differenze sul trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria relativo all’anno 2008, oltre accessori;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che R.A. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 att. c.p.c., per avere la Corte di merito rassegnato, a sostegno dell’accoglimento della domanda, una motivazione meramente apparente;

che, al riguardo, va preliminarmente rilevato che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l’odierno giudizio aveva ad oggetto la riliquidazione del trattamento di CIGS spettante all’odierna controricorrente dal 2 gennaio al 5 ottobre 2008 in misura pari all’80 per cento della retribuzione che ella avrebbe percepito in caso di normale attività, e dunque ricomprendendo nella base di calcolo della prestazione previdenziale non solo la retribuzione base e l’indennità di contingenza, ma anche i c.d. superminimi, le indennità, gli aumenti retributivi e i ratei di mensilità aggiuntive per come previsti dal CCNL di riferimento (così la sentenza impugnata, pag. 2), hanno motivato l’accoglimento della domanda affermando che “lo stesso istituto appellato ha liquidato, in favore dell’appellante, per alcuni mesi del 2008, l’intero massimale di legge previsto a titolo di CIG”, di talchè (e per ciò solo) l’appello andrebbe “accolto” (ibid., pag. 3);

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così da ult. Cass. n. 3819 del 2020); che, nella specie, è evidente che l’anzidetta motivazione non consente in nessun modo di comprendere l’iter logico-giuridico in virtù del quale i giudici hanno accolto la domanda, non comprendendosi in alcun modo la fonte delle basi fattuali e giuridiche poste a fondamento della decisione; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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