LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14772-2019 proposto da:
F.E., rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DI MONDA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Napoli Pec: (Ndr: testo originale non comprensibile);
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA SERVILLO, e con la medesima elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA DEGLI SCIPIONI, 256 B, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, pec. (Ndr:
testo originale non comprensibile);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4700/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
RITENUTO
che:
1. F.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4700 del 19/10/2018 che ha respinto il suo gravame volto ad ottenere, previo rinnovo di una consulenza tecnica d’ufficio, una maggiore e più soddisfacente liquidazione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale causato da un veicolo rimasto non identificato.
La compagnia Generali Italia S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decorrenza dei termini di legge di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 e ne ha chiesto, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. L’eccezione di parte resistente è fondata e merita accoglimento. A fronte di una sentenza della Corte d’Appello di Napoli pubblicata in data 19 ottobre 2018 e non notificata, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, e dunque entro il termine del 19 aprile 2019, trattandosi di un giudizio instaurato successivamente alla data del 4 luglio 2009 e dunque applicandosi alla fattispecie quanto previsto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46.
Il ricorso è stato, invece, notificato in data 3 maggio 2019, dunque quando il termine utile per la sua proposizione era già scaduto.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per la sua tardività, non essendovi ragione di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Risulta che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Sussistono, secondo quanto statuito da Cass., S.U., n. 4315 del 20/2/2020, i presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ove (Ndr: testo originale non comprensibile).
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare, in L favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021