Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36657 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6430-2021 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio 20, presso lo studio dell’avvocato Nicola Staniscia, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22107/2013 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

l’avv. Nicola Staniscia quale difensore del sig. C.F. ha presentato istanza di correzione per mero errore materiale, ai sensi dell’art. 287 e ss. c.p.c., della sentenza della Corte n. 22107/13 poiché nell’epigrafe della sentenza in parola la Corte ha omesso la distrazione delle spese di lite in favore dell’originario procuratore antistatario avv. Nicola Stanisca, nonostante che nel ricorso per cassazione il ricorrente abbia richiesto espressamente la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero della giustizia.

CONSIDERATO

che:

– l’istanza è fondata;

– secondo la Corte, la sentenza che ometta di includere nel dispositivo il provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vincitrice è assoggettabile alla procedura di correzione prevista dall’art. 287 e ss. c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 16037 del 2010; Cass. n. 8578 del 2014; Cass. n. 12437 del 2017);

– va dunque disposto che la sentenza della Corte n. 22107/2013 sia corretta disponendo nel dispositivo dopo la condanna del Ministero della Giustizia alla refusione delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, a favore di C.F. nella misura come liquidata, la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staniscia.

PQM

La Corte dispone che la sentenza della Corte n. 22107/2013 sia corretta nel dispositivo nel senso che dopo la condanna del Ministero della Giustizia alla refusione delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, a favore di C.F. nella misura come rispettivamente ivi liquidata, sia inserita la previsione “con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario avv. Nicola Staniscia”.

Manda la Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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