Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36665 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34653-2018 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVESTRO MOTTA;

– ricorrente –

contro

BANCA DEL NISSENO CREDITO COOPERATIVO DI SOMMATINO E SERRADIFALCO, società cooperativa, in persona del Presidente pro tempore, I.A., P.F.;

– controricorrente –

contro

D.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. M.G. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di rigetto in primo grado della domanda del medesimo intesa a conseguire la condanna della banca convenuta al pagamento della metà dell’importo di un certificato di deposito nominativo emesso dalla banca a nome suo e della zia M.A., pagamento che la banca aveva ricusato eccependo la falsità del titolo esibito dal M. ai fini della riscossione.

Il ricorso è affidato a tre motivi a cui replica la banca con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Tutti i sopradetti motivi – che non trovano preclusione nell’eccezione sollevata dalla banca in relazione all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, per essere stato il giudizio d’appello introdotto nel 2011 – anche laddove capitolano pretese violazioni di legge – e non incorrenti perciò nella pregiudiziale inammissibilità discendente dalla novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di omesso esame di elementi istruttori – sono volti unicamente a censurare l’apprezzamento in fatto operato dal decidente del grado e mirano pertanto a sollecitarne la rinnovazione chiamando questa Corte ad esercitare un compito che è estraneo ai fini propri del giudizio di legittimità.

3. Di essi ne va pertanto dichiarata l’inammissibilità.

4. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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