Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36667 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34702-2019 proposto da:

M.A., G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 103, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIANSANTE;

– ricorrenti –

contro

BANCO BPM SPA, PRELIOS CREDIT SERVICING SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2704/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. M.A. e G.D. impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma ha confermato il rigetto in prima istanza dell’opposizione proposta dai medesimi avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale il Banco BPM s.p.a. – a cui nel prosieguo del giudizio sarebbe succeduta la Prelios Credit Solutions s.p.a. – aveva escusso la fideiussione da loro prestata in favore della Pit Lane s.r.l. – opposizione rigettata dal decidente sul rilievo che nella specie non era ravvisabile la violazione dell’art. 1955 c.c., dedotta dagli appellanti – e ne chiedono la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso cui resiste l’intimata con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Premesso in fatto che la banca si era resa finanziatrice dell’attività della Pit Lane, società esercente la vendita di motoveicoli, a fronte della consegna in garanzia dei relativi certificati di conformità, da restituirsi allorché fosse avvenuta la vendita dei mezzi ed il corrispettivo fosse stato riversato alla banca a rimborso del credito di questa, il primo motivo di ricorso – merce’ il quale i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 1955 c.c., stante la falsità dei certificati di conformità a suo tempo consegnati alla banca e, quindi, l’impossibilità di essi di rivalersi sui mezzi invenduti – è privo di fondamento, sul punto allineandosi l’impugnato deliberato a stabili insegnamenti in materia della giurisprudenza di questa Corte, dell’avviso, ancora di recente reiterato (Cass., Sez. III, 19/02/2020, n. 4175), che ai fini dell’estinzione dell’obbligazione di garanzia occorre che il fatto colposo del creditore abbia procurato un pregiudizio giuridico al fideiussori, precludendogli segnatamente l’esercizio del diritto di surroga o di quello di regresso, e non già un mero pregiudizio economico come nel caso di specie paventano i ricorrenti rappresentando l’impossibilità di soddisfarsi direttamente sui beni oggetto di commercio.

3. Il secondo motivo di ricorso – merce’ il quale i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché, contrariamente a quanto affermato dal decidente, era stata documentalmente provata l’epoca di consegna alla banca dei certificati di garanzia -, il terzo motivo di ricorso – merce’ il quale i ricorrenti si dolgono della violazione del 112 c.p.c., perché il decidente avrebbe interloquito sul tema del pegno, quantunque esso non fosse stato mai posto da alcuna parte – ed il quarto motivo di ricorso – merce’ il quale i ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 101 c.p.c., perché il decidente avrebbe interloquito sul punto d’ufficio senza sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti – oltre a rivelarsi inammissibili poiché non attingono al nucleo decisorio del ragionamento svolto in sentenza, restano assorbiti in ragione della loro subordinazione al primo motivo di ricorso.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 7300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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