LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36156-2019 proposto da:
C.M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA COVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO DELLE CAVE;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO DELLA ***** SPA, in persona del Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO BENVENUTI, 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO BARRA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 9743/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. C.M.G. impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato l’opposizione dello stessa allo stato passivo del Fall.to ***** s.p.a. in ragione della ritenuta illegittimità del procedimento della sua nomina quale RUP per conto della società fallita – in particolare per non essere stata osservata al riguardo la procedura dell’evidenza pubblica D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ex art. 10 – e ne chiede la cassazione sulla base di un solo motivo di ricorso, seguito da memoria, cui resiste il Fall.to con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’impugnante lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erroneità del deliberato per cui è ricorso sul duplice rilievo che nella specie la prescritta procedura dell’evidenza pubblica per la nomina del RUP, quando nell’organico dell’amministrazione aggiudicatrice manchino figure idonee allo scopo, si sarebbe resa derogabile in quanto la C. era dipendente del Comune di Scafati di cui la società fallita costituiva ente strumentale ed, inoltre, che ogni accertamento afferente alla legittimità dell’atto di nomina doveva ritenersi precluso al giudice ordinario, attenendo esso all’azione autoritativa della P.A. e ricadendo per questo nella giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Il motivo – alla cui cognizione, laddove involge un apprezzamento in punto di giurisdizione, il collegio è legittimato a mente dell’art. 374 c.p.c., comma 1, secondo inciso – non merita adesione.
Premesso che a mente del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 10, comma 7, “nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali”, è invero, incontestato, riguardo al primo rilievo, che la C., essendo dipendente del Comune di Scafati, non era all’evidenza inserita nell’organico dell’amministrazione aggiudicatrice – che era all’epoca la società fallita -, di modo che la deroga alla procedura dell’evidenza pubblica non è consentita, a nulla rilevando che la ***** costituisse una società in house del Comune omonimo, trattandosi di soggetti giuridicamente provvisti di distinta identità.
4. Quanto al secondo rilievo, va ribadito il convincimento più volte esternato da questa Corte circa la sindacabilità da parte del giudice ordinario degli atti interni del procedimento amministrativo allorché avanti al medesimo li faccia questione di un diritto soggettivo – quale nella specie è da riconoscersi nella pretesa della C. di soddisfare il proprio credito per l’attività prestata nella veste di RUP – in relazione all’insorgenza del quale sia rilevabile – come appunto nella specie per effetto della violazione delle procedure dell’evidenza pubblica – un vizio che ne inficia la legittimità e che ne giustifica la disapplicazione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 (Cass., Sez. U, 5/04/2012, n. 5446).
5. Il ricorso va dunque respinto.
6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5700,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021