LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10135-2020 proposto da:
S.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO
– intimato –
avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché per difetto di motivazione e travisamento dei fatti avendo il decidente denegato l’accesso alla misura reclamata senza esaminare la situazione del paese di provenienza del ricorrente sotto il profilo socio-economico, della condizione attuale del ricorrente, delle condizioni cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio e della comparazione tra la condizione attuale e quella successiva al suo rientro; 2) della mancata concessione dell’invocata misura quantunque ne sussistessero i presupposti e omettendo l’applicazione dell’art. 10 Cost., la valutazione delle fonti informative relative alla situazione economica del paese di provenienza e l’esame delle condizioni personali del ricorrente giustificative della misura.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti il medesimo tema decisionale, sono inammissibili.
La Corte d’Appello ha invero rigettato il proposto gravame sull’assunto che “l’appellante non ha infatti provato un particolare stato di vulnerabilità per ragioni di salute né di aver intrapreso un adeguato percorso di integrazione sociale-lavorativa, tale da sconsigliare l’allontanamento dal medesimo dal territorio nazionale”.
A fronte di questo ordito motivazionale le difese del ricorrente risultano assolutamente generiche in quanto non allegano alcun elemento di cognizione in grado di orientare diversamente, se apprezzato, l’esito della lite, ancorché ubbidendo il giudizio de quo al principio generale dell’allegazione, fosse onere del ricorrente indicare i fatti costitutivi della pretesa esercitata.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021