LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13268-2020 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA, presso lo studio dell’avvocato DEBORA ZAGAMI, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO LOTTINI;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di GROSSETO
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 3871/2018 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. D.M., cittadino tunisino, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata ordinanza con la quale il Giudice di Pace di Grosseto, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, comma 8, e del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Grosseto e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, per avere il decidente confermato l’impugnato provvedimento amministrativo malgrado validi ed effettivi legami familiari del ricorrente nel territorio nazionale; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo posto che il ricorrente si era trovato nell’impossibilità di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno perché detenuto e non aveva potuto aggiornare la propria situazione anagrafica con riferimento alla composizione della propria famiglia perché privo di un valido titolo di soggiorno.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, non hanno fondamento.
Eppur vero che nella giurisprudenza di questa Corte è venuta affermandosi, in consonanza con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost, una linea di pensiero intesa a rendere applicabile la tutela rafforzata di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, anche al di fuori dell’ipotesi di ricongiungimento familiare, si ché sarebbe censurabile il provvedimento espulsivo che ometta di dare conto degli elementi qualificanti l’effettività dei legami familiari oggetto di allegazione, ma non per questo il provvedimento qui impugnato si rende censurabile.
Fermo in principio che il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno scaduto da oltre sette anni al momento dell’espulsione e che solo per un tempo minore si era trovato in stato di detenzione, va invero osservato che, proprio procedendo all’apprezzamento dei fattori rilevanti ai fini in questione, riferiti in particolare al rapporto di coniugio e alla paternità di una figlia minore, il decidente ha inteso ascrivere portata dirimente alle risultanze anagrafiche, attestanti alla data dell’8.1.2019 che il nucleo familiare dell’impugnante era composto solo da lui stesso, a nulla rilevando in contrario il pregresso stato detentivo di costui, – asseritamente ostativo all’aggiornamento della situazione relativa – vero che, in disparte da quanto è possibile più in generale osservare con riguardo agli impedimenti riconducibili allo stato detentivo (Cass., Sez. VI-I, 15/03/2017, n. 6780), essendo egli già parte del nucleo familiare costituito con la moglie e con la figlia -come riporta la decisione impugnata annotando l’inserimento agli atti di uno stato di famiglia datato 11.10.2016 – e non essendone altrimenti documentata la fuoriuscita, non vi sarebbe stata ragione alcuna di procedere al suo aggiornamento, reso a suo dire impossibile dall’essere egli detenuto.
3. Il ricorso va dunque respinto.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021