Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36675 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13600-2019 proposto da:

E.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

IN FATTO ED IN DIRITTO La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 385/12/09, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da E.G. avverso il silenzio rifiuto riguardo la propria domanda di rimborso della ritenuta fiscale operata dal proprio sostituto d’imposta..

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 234/1/11, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione che veniva parzialmente accolto da questa Corte con sentenza 1553/16.

Il contribuente riassumeva il giudizio innanzi la CTR Lazio che con sentenza 364/18 lo rigettava.

Avverso tal decisione il contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione con atto notificato il 27.2.19 ma non depositato.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso provvedendo alla iscrizione a ruolo della causa.

Successivamente però l’Amministrazione ha depositato atto di rinuncia al controricorso ed ad ogni pretesa relativamente alle spese.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Nulla spese.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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