Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36679 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32537-2020 proposto da:

C.M.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 3864/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso non depositato si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano ha giudicato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice di prima istanza a mente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l’iscrizione a ruolo solo a seguito del controricorso dell’amministrazione resistente.

3. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2100,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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