LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26562-2019 proposto da:
I.I.L., rappresentato e difeso dall’avv. ALBERTO BORLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
I.L.I. – cittadina della ***** – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Torino avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poiché, recatasi a far visita alla madre in *****, aveva assistito a rapina in casa che portò alla morte della madre ed al suo ferimento, sicché temeva che i rapinatori, saputo che era sopravvissuta, l’avrebbero braccata per ucciderla unitamente alla sua famiglia, sicché lasciò al ***** col marito, arrivarono la Libia e, da questo Paese stante la sua instabilità politica, giunse in Italia.
Il Tribunale cisalpino ebbe a rigettare il ricorso, ritenendo la vicenda personale narrata dalla ricorrente non credibile e, comunque, non concorrenti condizione di vulnerabilità ed apprezzabile integrazione ai fini della protezione umanitaria.
La richiedente asilo avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solamente nota ex art. 370 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto dall’ I. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -. Con la prima ragione di doglianza la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11 ed art. 14 poiché il Tribunale non ha considerato che non era stato in alcun modo giustificata la scelta della Commissione di redigere solo verbale del colloquio invece che videoregistrarlo, siccome imposto dalla legge, ed inoltre non ha ritenuto utile la sua audizione in sede giudiziale – benché richiesta appositamente – senza motivazione adeguata.
La censura appare generica posto che si prospetta contestazione della regolarità formale del verbale di audizione, perché non precisata la ragione per la quale non fu eseguita la videoregistrazione del colloquio, senza anche specificatamente censurare la statuizione puntuale del Tribunale al riguardo – i primi Giudici hanno affermato che risultano rispettate le prescrizioni D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 14 -.
In ordine, poi, al rigetto della richiesta di nuova audizione, la ricorrente non specifica quali nuovi campi d’indagine ovvero nuovi elementi fattuali intendeva introdurre con detta audizione rispetto a quanto già rappresentato nel verbale di sua audizione in sede amministrativa – Cass. sez. 1 n. 25312/20, Cass. sez. 1 n. 21584/20, Cass. sez. 1 n. 27073/19 -, sicché la censura sul punto appare generica.
Con la seconda doglianza la ricorrente lamenta contraddittoria ovvero insufficiente motivazione circa fatti e/o le questioni controverse e decisive ai fini del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Collegio subalpino ha erroneamente valutato la questione della credibilità della suo narrato.
La censura, siccome svolta nel ricorso, appare inammissibile posto che l’attuale formulazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 prevede l’omesso esame di fatto storico e, non più, vizio motivazionale identificato nelle due figure tipiche della contraddittorietà od insufficienza della motivazione.
Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ I. lamenta violazione delle norme D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 poiché erroneamente il Tribunale piemontese ha rigettato la sua domanda di godere della protezione umanitaria per difetto di elementi adeguati a dimostrare la sua integrazione sociale in Italia senza procedere alla sua audizione al riguardo e senza valutare l’insegnamento al riguardo desumibile da altri arresti di Giudici di merito in situazioni analoghe alla sua.
La censura proposta si fonda su argomentazione critica che prescinde dal confronto con la motivazione relativa alla domanda de qua svolta dal Tribunale cisalpino, sicché risulta inammissibile.
Difatti il Collegio subalpino ha puntualmente dato atto che la ricorrente – eccetto la frequenza di corsi di italiano – nulla ha documentato circa il suo inserimento sociale ed, inoltre, nemmeno ha indicato condizioni di vulnerabilità, una volta esclusa la credibilità del suo racconto, circa la persecuzione messa in essere dai rapinatori con possibilità di ritrovarla ovunque, e l’assenza di implicazioni specifiche nella sua determinazione all’espatrio della situazione socio-politica esistente nel suo Paese.
Pertanto l’argomentazione critica fondata sulla sua mancata audizione, senza anche la precisazione di quali novità utili alla sua posizione intendeva così introdurre nel processo, ed il richiamo di precedenti afferenti la specifica posizione di altri cittadini *****, risulta generica contestazione del decisum dei primi Giudici senza effettivo confronto con la motivazione che lo sorregge. Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché non costituita ritualmente.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021
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