LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26354-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, F.O., F.N., in proprio ed in qualità di unico erede di F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO D’AMBROSI;
– controricorrenti –
contro
A.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 65/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che su impugnazione da parte di FS srl in liquidazione di avvisi di accertamento peer Irpef e Ires anni 2008 e 2009, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito del decesso del socio F.G., D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 45.
La società si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 43 e 45 e del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse spirato il termine per la riassunzione del processo interrotto.
CONSIDERATO
che:
difettando l’evidenza decisoria, la causa va rimessa alla pubblica udienza della V sezione civile.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021