Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.36711 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1732-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1896/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1381/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che, con sentenza del 14 gennaio 20145, la Corte d’Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Patti e accoglieva la domanda proposta da F.G. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia per il periodo 14.1/19.2.2000 negato dall’Istituto all’esito del procedimento amministrativo;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dall’INPS, di decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 avendo preso a riferimento ai fini del computo del termine per l’avvio dell’azione giudiziaria (nella specie un anno successivo al decorso dei trecento giorni individuati dalla predetta norma come soglia per la scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo) la data dell’8.11.2001 di presentazione da parte della F. di una seconda domanda amministrativa volta al conseguimento della predetta prestazione, dato che sulla domanda originaria l’Istituto non aveva adottato alcun provvedimento;

per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la F., pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. in L. n. 438 del 1992) e art. 2968 c.c. lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale di rigetto dell’eccezione di decadenza per aveva individuato il dies a quo del termine relativo dalla data di presentazione non dell’originaria domanda amministrativa ma della successiva presentata dalla F. a fronte del silenzio dell’Istituto;

che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 8.4.2010, n. 8406 alla quale si sono conformate, tra le altre, Cass. nn. 1028/2014, n. 952/2014, 14479/2012) cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui “l’effetto di impossibilità di neutralizzare la decadenza deve attribuirsi non solo all’ulteriore ricorso amministrativo tardivo, ma anche all’ulteriore domanda amministrativa che venisse presentata, perché, diversamente opinando, l’intero meccanismo della decadenza sarebbe agevolmente eluso dalla reiterazione della domanda”;

che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non abbisogna di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda della Sig.ra F., la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità e la condanna della medesima al pagamento in favore dell’INPS delle spese dei giudizi di merito, liquidate per il primo grado in Euro 600,00 per compensi e per l’appello in Euro 470,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta dalla Sig.ra F., compensa le spese del presente giudizio di legittimità e condanna la medesima Sig.ra F. al pagamento in favore dell’INPS delle spese dei giudizi di merito, liquidate per il primo grado in Euro 600,00 per compensi e per l’appello in Euro 470,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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