Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36714 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24109-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO SCHIAVI;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNALISA MONTANARI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 617/2019 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 16/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIO C AIAZZO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. LUCIO CAPASSO che conclude chiedendo accogliersi nei termini suindicati il proposto ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

A.S. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lodi in data 20.7.2020 che, nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio contratto dallo stesso ricorrente con G.L., ha sospeso il giudizio in attesa della definizione dell’altro giudizio, avente medesimo oggetto, pendente innanzi al Tribunale di Tunisi, preventivamente adito. Il ricorrente si duole che tale ordinanza non abbia rispettato i principi dettati da questa Corte in tema di cd. litispendenza internazionale, di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 7 (secondo il cui disposto, il provvedimento può essere sospeso se esso possa avere effetto in Italia riguardo ai provvedimenti per l’affidamento dei figli minori), richiamando altresì la L. n. 218, artt. 64 e 31. Il ricorrente lamenta altresì di non aver avuto effettiva conoscenza della comunicazione di comparizione innanzi al Tribunale di Tunisi, poiché tradotto successivamente.

Resiste G.L. con memoria, eccependo l’inapplicabilità dell’art. 7 e di aver adito correttamente il giudice tunisino avendo doppia cittadinanza.

La questione oggetto del ricorso è se sia legittima la sospensione del giudizio in attesa che sia definito quello previamente promosso in Tunisia.

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità. Anzitutto, va richiamata Cass., SU, n. 30877/17: “in tema di litispendenza internazionale, l’ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione, non involge alcuna questione di giurisdizione ma, invece, si risolve nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti l’identità delle cause e la pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.”.

Inoltre, è stato affermato che qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti alla responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi del Reg. CE n. 2201 del 2003, art. 8, par. 1, e del Reg. CE n. 4 del 2009, art. 3, all’A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale (Cass., n. 30657/17).

E’ stato altresì affermato che, nel giudizio di divorzio che attenga anche all’affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all’estero (Cass., n. 15728/19).

Da tali sentenze, seppure emesse in ordine alla giurisdizione, deve desumersi un principio generale applicabile anche nella fattispecie in esame, in ordine all’individuazione del giudice competente del luogo della residenza abituale, almeno per i provvedimenti per i minori. Invero, nel caso concreto, i coniugi (siriano e tunisina) si sono sposati ed hanno sempre vissuto in Italia, unitamente ai figli, per cui non è dubbio, in applicazione della richiamata giurisprudenza di legittimità, che il giudice competente sia quello del luogo di abituale residenza dei figli minori della coppia litigante, cioè il Tribunale di Lodi.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va annullata.

Il regime delle spese sarà definito all’esito del provvedimento definitivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata. Spese al definitivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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