LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16444/2018 proposto da:
T.D., elettivamente domiciliata in Roma Via Del Tritone 169 presso lo studio dell’avvocato D’avack Lorenzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Esposito Vincenzina;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7883/2017 della COMM. TRIB. REG., LAZIO, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
RILEVATO
Che:
1. – T.D. impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma, con il quale veniva riclassato un immobile che ella aveva in comproprietà con T.F., sito in *****, microzona 1, nell’ambito di un procedimento per revisione parziale del classamento del centro storico ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.
2. – La contribuente lamentava il difetto di motivazione dell’avviso, non avendo l’ufficio proceduto attraverso il confronto con il quadro tariffario vigente e con le unità tipo che lo avevano generato, nonché senza esplicitare le ragioni dello scostamento tra il valore medio di mercato medio catastale e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali in assenza di sopralluogo.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso della contribuente.
CTR del Lazio, adita in appello dall’Agenzia, nell’accogliere l’appello, respingeva l’eccezione di giudicato formatosi in favore dell’altra comproprietaria dell’immobile de quo, ritenendo l’avviso munito di adeguata motivazione.
3. – La contribuente ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi, Resiste L’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4. – Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la ricorrente la violazione degli artt. 102,107 e 270 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), nonché, con la seconda censura violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3), in primo luogo eccependo la mancata integrazione del contraddittorio nei gradi di merito perché l’immobile è in comproprietà tra la predetta e T.F., la quale aveva proposto autonomo ricorso avverso il medesimo avviso che le era stato notificato, processo che ha avuto esito sfavorevole alla Agenzia e la cui sentenza è passata in giudicato, per mancanza di impugnazione. Secondo la contribuente sussisterebbe un litisconsorzio necessario e la mancata integrazione del contraddittorio determinerebbe la cassazione della pronuncia di appello con rinvio al giudice di merito ovvero la cassazione della decisione impugnata, stante il favorevole giudicato in favore della comproprietaria, eccepito nel giudizio di merito, con la conseguenza che la statuizione del giudicante doveva concludersi nel senso dell’annullamento dell’avviso per omessa motivazione.
5.Con la terza censura si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), oltre alla denuncia di violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., per avere la Regionale erroneamente ritenuta l’irrilevanza del giudicato formatosi tra l’agenzia e la comproprietaria in ordine alla sussistenza del giudicato esterno formatosi in ordine all’accertamento della categoria e della rendita catastale relativa al medesimo immobile.
6. Con il quarto mezzo, si censura la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l’atto di classamento sebbene non avesse specificato in cosa consistesse il mutamento che abbia determinato la revisione dei parametri catastali giustificando lo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in rispetto all’originario rapporto nell’insieme delle microzone comunali.
7.Con l’ultimo mezzo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo insito nella valutazione delle caratteristiche catastali ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e5), c.p.c.; per avere il decidente affermata l’irrilevanza della perizia di parte e valorizzato la circostanza che l’immobile è ubicato in microzona n. 1, trascurando di esaminare gli ulteriori elementi istruttori versati in causa.
8.La prima e la terza censura – in quanto concernenti questioni intimamente connesse- vanno congiuntamente esaminate. Esse sono parzialmente fondate, assorbite le altre doglianze.
Deve ricordarsi che il litisconsorzio necessario in materia tributaria ha disciplina autonoma rispetto a quella del codice di procedura civile, perché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, non costituisce, come l’art. 102 c.p.c., una norma in bianco, ma individua espressamente nella inscindibilità della causa, determinata dall’oggetto del ricorso, il presupposto per l’operatività dell’istituto e colloca il litisconsorzio in una dimensione esclusivamente processuale, in quanto strutturalmente (e strettamente) collegato alla domanda proposta in giudizio (Cass. sez. un. 1052/2007; n. 34656/2019, in motiv.).
In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (Cass. n. 1272/2020) Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito (nella specie relative, rispettivamente, alla rettifica della rendita catastale dell’immobile in comproprietà), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti di un comproprietario per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l’annullamento dell’accertamento nei confronti del litisconsorte, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell’accertamento nei confronti del comproprietario(Cass. 32220/2019). Ciò, in quanto il giudicato formatosi a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale (e, ove sia sfavorevole, non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti) (Cass. n. 12793/2014).
Esaminando ora la dimensione processuale del caso di specie, ai fini della sussistenza o meno del giudicato esterno, si rileva che rispetto al medesimo bene in comproprietà, è stato spedito un unico avviso (v. pag. 5 della sentenza impugnata, laddove si fa riferimento al giudicato formatosi nei confronti di T.F. che aveva opposto il medesimo avviso n. *****) separatamente impugnato e annullato per difetto di motivazione dalla CTP di Roma, sul ricorso proposto da T.F..
La prima decisione, resa su impugnazione della comproprietaria del bene, già passata in giudicato, ha statuito dunque l’annullamento dell’avviso per deficit motivazionale dell’atto impositivo.
Premesso che la sentenza n. 12565/2016 ha statuito sul medesimo avviso opposto dalla comproprietaria, giova ricordare che, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. 13152 /2019; Cass. n. 29583 del 16/11/2018; Cass. n. 16675/2011).
L’esclusione, nel giudizio deciso con la succitata pronuncia della CTP n. 12565/2016, della congruità della motivazione dell’unico avviso notificato ad entrambe le proprietarie, assunto invece nel presente giudizio come fonte del nuovo classamento, ha costituito oggetto di diretto accertamento da parte del primo giudice, acquisendo natura di giudicato per effetto della mancata impugnazione di detta sentenza, ponendosi quindi con effetto preclusivo del riesame nel presente giudizio della validità della revisione catastale viceversa invocata dall’Ufficio a sostegno della legittimità dell’atto di accertamento;ciò alla stregua del principio di diritto sopra trascritto, cui va data ulteriore continuità(Cass. n. 13152/2019).
In conclusione il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti da espletarsi, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del giudizio di merito si compensano, tenuto conto delle alterne vicende processuali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
– Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbite le altre censure;
– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;
Compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200, per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021
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