LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3475-2017 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 36-B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO PETROCCHI;
– ricorrente –
contro
NIVI CREDIT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO n. 57, presso lo studio dell’avvocato GIULIO STOPPA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI VASTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 203/2016 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 29/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 02.10.2012 C.G. proponeva opposizione innanzi il Giudice di Pace di Vasto avverso un verbale di contestazione di contravvenzione al C.d.S. notificatogli in data 4.7.2012, eccependone la nullità per inesistenza della relativa notificazione e per mancata comunicazione del testo originale o di copia autentica dello stesso, redatto in lingua italiana, nonchè l’erroneità della sanzione comminata in concreto.
Si costituiva il Comune di Vasto, chiedendo, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Nivi Credit S.r.l., che aveva curato, su incarico dell’ente locale, la notificazione del verbale, ed instando, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 315/2013 il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, compensando le spese del grado.
Interponeva appello il C., chiedendo l’integrale riforma della decisione impugnata. Si costituiva in secondo grado il Comune di Vasto, eccependo l’infondatezza dell’appello.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 203/2016, il Tribunale di Vasto dichiarava l’appello inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 342 c.p.c., condannando l’appellante alle spese del secondo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.G., affidandosi ad un unico motivo di ricorso, preceduto da una premessa relativa all’ammissibilità dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile dal Tribunale.
Resiste con controricorso Nivi Credit S.r.l.
Il Comune di Vasto, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria fuori termine.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico articolato motivo e la relativa premessa, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione, per presunta genericità dei motivi di appello proposti dal C., senza considerare che questi aveva contestato integralmente l’iter logico-argomentativo seguito dal primo giudice ed aveva pertanto chiaramente devoluto al giudice di secondo grado l’intero tema proposto in prima istanza.
Va innanzitutto considerato che, come già affermato da questa Corte, “L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., se emanata nell’ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacchè il medesimo art. 348 ter, comma 3 consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali (nella specie, per genericità dei motivi), essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., deve essere pronunciata con sentenza” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7273 del 27/03/2014, Rv. 630754). In tal caso infatti la decisione del giudice di appello costituisce, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, “… una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638370).
Il ricorso è pertanto ammissibile, dovendosi sul punto superare l’eccezione d’inammissibilità proposta, peraltro sotto diverso profilo, dalla parte contro ricorrente.
Ciò posto, nel suo contenuto la censura è fondata.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, infatti, le doglianze proposte dal C. contenevano una critica sufficientemente dettagliata alle argomentazioni utilizzate dal Giudice di Pace, che consentivano di comprendere pienamente il contenuto dell’appello. La sufficiente specificità del gravame, peraltro, risulta confermata dallo stesso Tribunale, che dà atto afferma che l’appellante aveva ribadito quanto affermato in prima istanza, illustrando le “ragioni che indurrebbero a sostenere la tesi della fondatezza della propria pretesa” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
In proposito occorre ribadire il principio secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011, Rv. 620524).
Poichè nel caso di specie il ricorrente aveva riproposto in appello – come lo stesso Tribunale riconosce – le stesse doglianze già formulate in prime cure, implicanti, peraltro, anche la questione della regolarità della notificazione del verbale eseguito all’estero (cfr. pag. 7 del ricorso), il Tribunale ha evidentemente errato nel ravvisare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata conseguentemente cassata e la causa rinviata al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizi di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 14 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021