Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36824 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15313/15 R.G. proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. Dante Angiolelli del Foro di Pescara e disgiuntamente dall’avv. Stefano Ruggiero del Foro di Roma, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2 in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.p.A., Gruppo Equitalia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fronticelli Baldelli del Foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, Viale Regina Margherita, n. 294, e’ domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 1341/07/2014 pronunciata il 1 dicembre 2014 e depositata il 4 dicembre 2014;

nonché sul ricorso ulteriore proposto dal medesimo:

R.A., rappresentato e difeso, come sopra, dall’avv. Dante Angiolelli del Foro di Pescara e dall’avv. Stefano Ruggiero del Foro di Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.p.A., Gruppo Equitalia S.p.A.;

– intimata –

il provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, notificato dall’Agenzia delle Entrate il 4 dicembre 2020;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 giugno 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.

RILEVATO

che 1. R.A. proponeva appello avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da esso contribuente avverso l’intimazione di pagamento della somma di 4.378,13 Euro dovuta per interessi maturati per il ritardato pagamento dell’importo della somma di 12.994,61 Euro di cui alla cartella di pagamento n. *****, notificatagli in data 23 dicembre 2006; somma che riduceva di 567,81 Euro.

2. A sostegno del proposto appello il R. deduceva l’inesistenza del credito azionato con la predetta cartella di pagamento per intervenuta prescrizione, trattandosi di cartella notificata il 23 dicembre 2006 per imposte relative all’anno 2001. Deduceva, altresì, che in data 26 febbraio 2010 gli era stata notificata un’altra cartella di pagamento per i medesimi tributi; quindi, in sostituzione di quella precedentemente notificatagli (in data 23 dicembre 2006), e che in data 6 maggio 2010 aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell’importo richiestogli.

3. La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 1341/07/2014, pronunciata l’1 dicembre 2014 e depositata il 4 dicembre successivo, rigettava l’appello del contribuente, ritenendo che lo stesso aveva provveduto ad estinguere la pretesa tributaria, effettuando il pagamento dell’importo richiestogli, ancorché con riferimento ad altra cartella esattoriale, emessa con riferimento ai medesimi tributi; che il termine di prescrizione (nella specie decennale previsto dall’art. 2946 c.c. per IRPEF ed IVA) non risultava trascorso.

4. Il R. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resistevano con separati controricorsi l’Agenzia delle Entrate e l’Agente per la riscossione Equitalia Centro S.p.A..

5. Con memoria in data 27 luglio 2020 il ricorrente comunicava di avere depositato istanza di definizione agevolata del giudizio, essendosi avvalso delle disposizioni previste dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 comma 10 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, talché il ricorso, già fissato nell’adunanza camerale del 10 settembre 2020, veniva rinviato, onde consentire la notifica della memoria anzidetta alle controparti, e poi nuovamente fissato nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

6. L’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 convertito dalla L. n. 136 del 2018, veniva tuttavia rigettata dall’Agenzia delle entrate di Chieti con provvedimento notificato il 4 dicembre 2020 al R., il quale ha quindi proposto ulteriore ricorso per cassazione, in relazione al quale, sia l’amministrazione finanziaria, che l’agente della riscossione non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare va esaminato il ricorso proposto dal contribuente in data 7 dicembre 2020 avverso il provvedimento dell’ufficio finanziario con cui è stata rigettata la domanda di definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito dalla L. n. 136 del 2018; ricorso con cui deduce “l’inammissibilità del diniego della definizione agevolata” che, a norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, citato art. 6, comma 12, andava “notificato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali”.

A tal fine il ricorrente richiama la Circolare n. 6 del 1 aprile 2019 della Agenzia delle Entrate, secondo cui è necessario che “la determinazione di rigetto sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata”; aggiunge, inoltre, che “la notifica, in base all’art. 6, comma 12 va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,16-bis e 17”; con la precisazione contenuta nel detto art. 16, comma 2 che “le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c.”.

L’eccezione appare meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere che l’inosservanza da parte dell’ufficio del termine perentorio del 31 luglio 2020, previsto per la notifica del diniego di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata de qua, la lite abbia determinato il valido perfezionamento della definizione della controversia.

Il provvedimento di diniego dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dal contribuente, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7 convertito dalla L. n. 136 del 2018, è stato infatti adottato dall’Agenzia delle Entrate di Chieti con provvedimento privo di data e di protocollo dell’ufficio, notificato al R. solo in data 4 dicembre 2020.

Conseguentemente deve ritenersi priva di qualsiasi effetto l’istanza di trattazione della controversia avanzata per il tramite dell’Avvocatura dello Stato dall’Ufficio in data 7 agosto 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 13, D.L. citato.

L’evoluzione e l’esito della controversia giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata, prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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