LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 461`6/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l. in persona del curatore pro tempore rappresentato e difeso giuste delega in atti dall’avv. Giuseppe Di Prima (PEC diprimavalenti.avvsicacca.legalmail.it)
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 349/35/14 depositata il 04/02/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello della società controricorrente e quindi riformato la pronuncia della CTP di Agrigento che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP 2004;
– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società ***** s.r.l. in fallimento resiste con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente osservato che l’Agenzia non ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione al legale rappresentante della contribuente società (il quale pur aveva proposto un autonomo ricorso contro l’avviso; e poi proposto anche impugnazione contro altra sentenza della CTP che aveva rigettato il suo originario ricorso; impugnazione che la CTR aveva poi provveduto a riunire alla impugnazione proposta dalla curatela avverso altra sentenza avente ad oggetto il medesimo avviso: ciò si evince dalla sentenza qui gravata ed è confermato nel controricorso per cassazione);
– si verte quindi in una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ed è allora necessario integrare il contraddittorio con il ridetto legale rappresentante della società ***** s.r.l. quando in bonis;
– pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo per integrare il contraddittorio entro 60 giorni della comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del legale rappresentante della ***** s,r.l. quando in bonis entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021