Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36834 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23068/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

contro

L.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv. Andrea Gemma (PEC andreagemma.ordineavvocatiroma.org);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana sez. staccata di Livorno n. 369/10/15 depositata il 26/02/2015 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Livorno che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES e altri tributi riferiti all’anno 2006;

– avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria e ulteriore documentazione in vista dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

– è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, convertito in L. n. 136 del 2018;

inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra;

– pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo;

– le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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